Civile

L'atto di reclamo deve essere depositato in via telematica

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di Giuseppe Buffone

La giurisprudenza di merito torna ad occuparsi di forma telematica per il deposito degli atti processuali. Nel caso in esame, affrontato dal tribunale di L'Aquila, si trattava di una ipotesi di reclamo.
L'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 221 del 2012 ed oggetto di successive manipolazioni, prescrive imperativamente il deposito telematico «degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite». Le appendici endoprocessuali (versate in processo dalla parte già costituite) devono dunque entrare nella procedura a mezzo del Pct (procedimento civile telematico). Quid juris per l'atto di reclamo? La giurisprudenza di merito è orientata, di fatto in modo quasi unanime, a ritenere che esso debba essere depositato in modo telematico.

L'orientamento in rassegna osserva che «il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce - a sua volta - una fase meramente eventuale, finalizzata al riesame della domanda cautelare e destinata a concludersi con un provvedimento che, in caso di riforma, si sostituisce a quello reso dal giudice di prime cure e produce effetti sino all'esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti» (Trib. Vasto, 15 aprile 2016). Quali sono le conseguenze di un reclamo cartaceo invece che telematico? Secondo la giurisprudenza in parola, «rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico), l'atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. L'atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito dell'atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente e i relativi allegati» (Trib. Vasto cit.; ma vedi anche: Trib. Torino 6 marzo 15; Trib. Foggia 15 maggio 15).

Il Tribunale di L'Aquila, con l'ordinanza in rassegna, aderisce a questo indirizzo: «il reclamo in quanto atto della parte già costituita deve essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio». Tale soluzione «discende dal dato letterale della norma citata che utilizza l'avverbio “esclusivamente”, nonché dall'espressa previsione dell'obbligatorietà di tale forma di deposito». Secondo il Tribunale di L'Aquila, nemmeno possono trovare applicazione le previsioni di cui agli articoli 121 e 156 del codice di procedura civile, «che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito».

Tribunale dell'Aquila - Ordinanza 14 luglio 2016

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