Civile

L’atto di separazione può trasferire immobili

Nella giurisprudenza finora emanata, in sede di legittimità era seguìto l’orientamento ora sposato dalle Sezioni unite (<i>leading case:</i> sentenza 4306/1997) mentre la giurisprudenza di merito era contrastata

di Angelo Busani

È sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, e non occorre passare attraverso un atto notarile, al fine di trasferire immobili (da un coniuge all’altro o a favore dei figli) in sede di separazione e divorzio. È questa la decisione delle Sezioni unite della Cassazione 21761 del 29 luglio. Nella giurisprudenza finora emanata, in sede di legittimità era seguìto l’orientamento ora sposato dalle Sezioni unite (leading case: sentenza 4306/1997) mentre la giurisprudenza di merito era contrastata, con prevalenza delle pronunce favorevoli a ritenere necessario l’atto notarile (in tal senso i tribunali di Milano, Firenze, Napoli, Pesaro e l’Appello di Ancona). Le Sezioni unite suffragano la decisione circa la non necessità dell’atto notarile rilevando che anche il provvedimento giudiziario ha la natura di atto pubblico e che esso, come tale, è suscettibile di pubblicità nei registri. Anche l’atto giudiziario è ritenuto suscettibile di contenere le dichiarazioni e le menzioni prescritte dalla legge a pena di nullità del trasferimento immobiliare, quali la dichiarazione di conformità dello stato di fatto alla rappresentazione planimetrica depositata in catasto e ai dati che in catasto identificano l’immobile trasferito.

Le Sezioni unite rilevano che ritenere l’atto giudiziario non “capace” di contenere un trasferimento immobiliare è una «evidente … restrizione dell’autonomia» privata, per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone una soluzione il più celere possibile.

Basta per la Cassazione, porre mente all’evenienza che – in caso di inadempimento dell’obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà, in sede di accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto – la controparte non altro rimedio avrebbe se non quello di intraprendere un giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, con la conseguenza di un’evidente lievitazione dei costi.

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