L’avvocato che non completa la formazione non può essere cancellato dall’albo
Il CNF spiega che la regola prevista dall’art. 2 comma 5 del dm 47/2016 non è ancora operativa mancando il decreto attuativo del ministero della Giustizia
No alla cancellazione dall’albo per l’avvocato che non completa la formazione. Non è, infatti, ancora operativa la regola prevista dall’art. 2 comma 5 del dm 47/2016 poiché manca il decreto attuativo del ministero della Giustizia. È quanto ha spiegato il Consiglio nazionale Forense, nel parere n. 15/2024, fornito in risposta all’apposito quesito posto dal COA di Novara.
Il quesito
In particolare, il Consiglio dell’ordine piemontese chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 – fosse - una conseguenza automatica” ovvero se rientrasse “nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri”.
Il parere del CNF
Il Consiglio Nazionale Forense osserva, innanzitutto, che “l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”.
Per cui, “la mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo”.
Conseguentemente, conclude il parere, “la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa” e residuano in capo al COA “le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare”.