L’avvocato difensore può presentare domanda per i benefici penitenziari
Rafforzamento delle forme di pubblicità dell’udienza di sorveglianza ossia dell’udienza in cui vengono trattate le posizioni dei condannati (sia detenuti che a piede libero) anche grazie all’utilizzo di videoconferenze,
Ma anche razionalizzazione delle procedure e modifica delle competenze in tema di ricoveri ospedalieri, permessi e colloqui e misure alternative alla detenzione.
Il Consiglio dei ministri il 27 settembre scorso ha dato il via libera definitivo a cinque decreti legislativi di attuazione della legge delega sulla riforma del Codice penale e dell’ordinamento penitenziario (la 103/2017). Due riguardano l’ordinamento penitenziario (da cui sono state stralciate le norme che allargavano il ricorso alle misure alternative alla detenzione messe a punto dal precedente Governo), mentre gli altri tre riguardano l’ esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, il casellario giudiziale e le spese di giustizia per operazioni di intercettazione.
Pubblicità delle udienze
Nella parte relativa alla pubblicità dell’udienza di sorveglianza viene trattata un’ampia gamma di materie che va dai benefici penitenziari alle misure di sicurezza e alle domande di risarcimento per le condizioni carcerarie. Il nuovo comma 3.1. dell’articolo 678 del Codice di procedura penale stabilisce innanzitutto la regole secondo la quale, se l’interessato lo richiede, l’udienza si svolge in forma pubblica (fatta eccezione per i casi in cui il giudice dispone l’udienza a porte chiuse).
Il nuovo comma 3.2. dell’articolo 678 rafforza infatti la possibilità per i detenuti di partecipare alle udienze, tanto che l’avviso di fissazione dovrà contenere espressamente, a pena di nullità, l’avvertimento relativo alla facoltà di partecipazione. Se l’interessato, detenuto nella circoscrizione del giudice, questi ne dispone la presenza.
La partecipazione avviene, invece, a distanza mediante il collegamento audiovisivo quando la persona, detenuta o internata, ne fa richiesta ovvero nel caso di detenzione o internamento in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge.
La nuova disciplina segue il criterio della collocazione fisica del detenuto, distinguendo l’ipotesi in cui la persona è ubicata in una struttura penitenziaria situata all’interno ovvero all’esterno della circoscrizione del giudice che procede. Per la materia della sorveglianza viene quindi superata la previsione vigente (articolo 666,comma 4 del Codice di procedura penale).
Ricoveri ospedalieri
La riforma razionalizza le procedure e modifica la competenza su alcune specifiche materie (ricoveri dei detenuti in luoghi esterni di cura, controlli sulla corrispondenza, permessi di necessità). La nuova regola generale è che ora la competenza spetta solo al giudice penale che procede nel caso degli imputati in custodia cautelare, mentre il magistrato di sorveglianza decide per i condannati a titolo definitivo e agli internati.
Per i ricoveri in luoghi di cura (articolo 11 dell’ordinamento penitenziario), la competenza è invece del Pm nel caso di soggetto arrestato, nel periodo intercorrente tra l’arresto e l’udienza della “direttissima” e la contestuale convalida.
Domande di risarcimento
In tema di reclami giurisdizionali a tutela dei diritti dei detenuti e di risarcimenti per l’inumana detenzione, il nuovo Dlgs introduce la possibilità che l’amministrazione convenuta compaia con un proprio dipendente, che potrà interloquire direttamente con il giudice e le altre parti.
Benefici penitenziari
Le nuove regole, recependo una prassi già diffusa, inseriscono l’avvocato difensore tra i soggetti legittimati alla proposizione dell’istanza per la concessione dei benefici penitenziari (come ad esempio, le misure alternative al carcere, i permessi o le licenze).
Vengono inoltre chiarite le competenze del Pm in caso di sopravvenienza di una nuova sentenza (o anche di un altro titolo esecutivo) e si precisa che il magistrato di sorveglianza dispone direttamente l’accompagnamento del soggetto in istituto quando dichiara cessata la misura, senza la necessità di un intervento del pubblico ministero.
Se si verificano comportamenti negativi suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa, il magistrato di sorveglianza deve dare immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza ma non è più obbligato a sospendere provvisoriamente il beneficio. Spetterà quindi all’organo collegiale decidere in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura (articolo 51-ter dell’ordinamento penitenziario). Oggi invece era consentita soltanto l’alternitiva tra revoca o prosecuzione del beneficio, senza possibilità intermedie.