L’avvocato docente a tempo pieno non ha l’obbligo di polizza
Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che ove precluso l’esercizio di attività professionale manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo
L’avvocato che è docente universitario a tempo pieno non ha l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale, in quanto, ove precluso l’esercizio dell’attività, manca proprio il presupposto del rischio assicurativo. È quanto chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 39/2023, rispondendo ai quesiti formulati dal COA di Trento.
I quesiti
Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine sottoponeva al CNF due quesiti.
Con il primo chiedeva di sapere se “l’avvocato iscritto...