Civile

L'avvocato va pagato a prescindere dalla durata dell'udienza

Il tempo è un criterio che va utilizzato per quantificare il compenso non certo per escluderlo

di Marina Crisafi

L'udienza dura pochi minuti? Poco importa, l'avvocato va pagato lo stesso. Il tempo, infatti, è un criterio che va utilizzato per quantificare il compenso non certo per escluderlo del tutto. È quanto si ricava dalla recente ordinanza della Cassazione n. 18791/2020 che ha dato ragione al legale di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio che si era visto negare il compenso per l'attività svolta soltanto perché l'udienza preliminare era durata 10 minuti.

La vicenda - Nella vicenda, il legale quale difensore di fiducia del soggetto ammesso al patrocinio dello Stato impugnava il decreto con cui il Gup del tribunale aveva liquidato in suo favore la somma di 270 euro, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività svolta. Il Tribunale, tuttavia, rigettava il reclamo condividendo la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, della fase decisionale da parte del Gup. Riteneva in particolare il giudice infondata la censura per l'omessa liquidazione del compenso maturato per tale fase poiché l'udienza preliminare non solo era stata soltanto una ma era durata dieci minuti, riducendosi perciò "a un simulacro di discussione" concluso con un rinvio per ogni altra questione controversa all'apposita sede dibattimentale.

Durata udienza: rileva solo per adeguare il compenso - L'avvocato non è d'accordo e ricorre al Palazzaccio lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 12, comma 3, lettera d) del Dm n. 55 del 2014, il quale comprende «il dato temporale tra gli indici rivelatori del grado d'importanza della prestazione svolta al solo ed unico fine di adeguare in concreto il compenso alla prestazione effettivamente svolta, applicando al valore medio della liquidazione, dovuta per la singola fase, i correttivi in percentuale previsti dalla medesimo comma».
La norma, sostiene il legale, non consente quindi al giudice «in ragione della modesta durata dell'attività svolta dal difensore, di negare il compenso maturato, tanto più che l'attività svolta in udienza preliminare non troverebbe collocazione in fasi diverse da quella cd. decisoria, per cui la prestazione professionale svolta in tale udienza, per quanto modesta, rimarrebbe priva di retribuzione».
Del resto, la discussione dell'udienza preliminare costituisce, a dire del difensore, «una fase necessaria ed ineludibile» che deve essere quindi liquidata.

Non si può negare il compenso all'avvocato - Per la Cassazione, l'avvocato ha ragione.
L'articolo 12, comma 1, del Dm. n. 55 del 2014, infatti scrivono gli Ermellini, prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tenga conto, tra l'altro, «del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime».
Per cui, «il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato».
Il tribunale ritenendo che l'udienza di dieci minuti rappresentasse solo un simulacro di discussione e negando per questa via la spettanza del compenso per la prestazione svolta non si è attenuto al principio suddetto.
Da qui la cassazione dell'ordinanza e la parola passa al giudice del rinvio che dovrà provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - Patrocinio a spese dello stato - Compenso spettante all'avvocato - Brevità dell'udienza cui ha partecipato in difesa del proprio assistito - Irrilevanza - Compenso legale - Diritto - Sussistenza

Sezione 6