Civile

L’azienda non può essere utilizzata come «garanzia»

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di Giovanbattista Tona

Non può essere disposto il sequestro conservativo dell’azienda ma solo di suoi singoli e specifici beni.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Roma che, con l’ordinanza del 10 luglio 2019, ha respinto il ricorso di un creditore che voleva garantire il proprio credito attivando il sequestro previsto dall’articolo 671 del Codice civile e considerando l’azienda nel suo complesso un bene a sé stante, diverso e ulteriore rispetto ai beni che la compongono.

Il sequestro conservativo
In effetti così è: l’azienda, quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, si identifica per l’attività che svolge e per la sua sede, piuttosto che con una mera elencazione di beni. Ma l’articolo 671 consente al giudice civile di autorizzare il sequestro conservativo di un bene, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, e l’azienda è un bene immateriale come tale da solo non pignorabile a differenza dei singoli beni che la compongono.

Il sequestro giudiziario
È invece consentito il sequestro giudiziario dell’azienda (articolo 670 del Codice civile), che è uno strumento diverso dal sequestro preventivo e può essere autorizzato quando vi è controversia sulla proprietà ed è opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea delle aziende.

Il procedimento penale
In parallelo gli stessi principi devono valere nell’ambito del procedimento penale, dove il sequestro conservativo (articolo 316 del Codice di procedura penale) può essere richiesto dalla parte civile perché non si disperdano o manchino le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; anche questo sequestro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, è destinato a convertirsi in pignoramento.

Pertanto, anche per il sequestro conservativo nell’ambito del processo penale, dovrebbe essere necessaria l’individuazione di singoli beni autonomamente pignorabili; tanto più che altrimenti non è possibile trascrivere il provvedimento nei registri immobiliari o mobiliari e darne esecuzione.

Ma anche per il sequestro per equivalente, che ha natura esclusivamente penale ed è funzionale non al pignoramento ma alla confisca di beni di valore pari a quelli derivanti dal reato e non rinvenuti nel patrimonio, si possono porre problemi inerenti l’individuazione dei beni.

La giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità afferma che il decreto del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l’individuazione dei beni e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al Pm e alla polizia giudiziaria, dovendo escludersi che sia necessario procedere a convalida del vincolo reale apposto dalla polizia giudiziaria nei termini fissati dall’articolo 321, comma 3-bis del Codice di procedura penale (Cassazione 17087/2019).

Ma nell’esecuzione si possono anche sequestrare aziende? In tal caso non vi è la previsione della condizione di pignorabilità del bene, visto che deve procedersi a confisca e non a procedimento esecutivo. E pertanto, come già accaduto in un caso trattato anni fa dalla Cassazione, possono essere sequestrate e confiscate anche intere aziende (sentenza 30790/2006).

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