Amministrativo

L'errore scusabile nel voto "per caos elettorale"

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguardava l'espressione di voti di preferenza in favore di soggetti non candidati come consiglieri comunali, ma indicati come assessori designati in caso di vittoria elettorale

di Pietro Alessio Palumbo

Se il "flyer elettorale" che gira in città riporta sia i nomi dei consiglieri regolarmente candidati che degli assessori politicamente designati in caso di vittoria, è ragionevole che il cittadino erri nell'inserire il nominativo di uno di questi ultimi sulla scheda elettorale. Dal che il voto in questione non è affatto nullo per tentativo di riconoscibilità dell'elettore, come sarebbe ad esempio un segno geometrico identificativo di una precisa cordata elettorale, bensì valido per il conteggio del voto al progetto politico in questione; in altre parole per la lista elettorale. E a ben vedere tale deduzione è rafforzata qualora sulle pagine Social del gruppo elettorale siano presenti foto degli incontri elettorali degli assessori "papabili". Conseguentemente in tal caso una eventuale sanzione di invalidità del voto non solo è irrazionale e già per questo illegittima, ma rappresenta un'autentica forma di frustrazione dell'intangibile volontà democratica dell'elettore. Lo ha sottolineato il Consiglio di Stato con la sentenza 6749/2020.

L'inoppugnabile riconducibilità del voto
Scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, lo rendono nullo. Ebbene tale inoppugnabilità non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile "incontestabilità" si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. In altre parole l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato.

Le anomalie tollerabili
Per questa via possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato. L'operatività della sanzione della nullità deve essere quindi limitata a casi eccezionali onde garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale anche con riguardo a elettori che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni per l'espressione del voto.

Quadrati, circoli, triangoli…
Ebbene i dati caratterizzanti la specifica fattispecie sottoposta al Giudice di palazzo Spada nel caso in esame sono: l'espressione di voti di preferenza in favore di soggetti non candidati come consiglieri comunali, ma indicati come assessori designati in caso di vittoria elettorale; la pluralità di sezioni elettorali nelle quali si è riscontrato il fenomeno; in rapporto al numero degli elettori, il numero elevato delle schede interessate da tale fenomeno. In un caso analogo di elevato numero di schede con medesime ricorrenti "anomalie", il massimo consesso della giustizia amministrativa aveva riscontrato l'apposizione sulle schede di "quadrati, circoli e triangoli". Segni dai quali aveva dedotto se non la identificabilità del singolo elettore quantomeno il legittimo sospetto che si trattasse di una sorta di firma declaratoria dell'appartenenza ad un certo gruppo clientelare o familiare. Dal che aveva annullato tali voti sul presupposto che l'assoluta libertà di voto costituisce un valore fondamentale della democrazia costituzionale, che non può essere messa in pericolo, a rischio, dalla probabile interferenza deviante di fattori di carattere ambientale - a ben vedere particolarmente pervasivi proprio nelle piccole realtà. Tuttavia nel caso in argomento il Consiglio di Stato non ha ritenuto di poter sovrapporre la fattispecie in analisi a quella citata dei tre simboli geometrici ricorrenti poiché in quest'ultima, all'apposizione di figure della geometria si accompagnava "comunque" una valida espressione di voto, assai probabilmente volta proprio a stigmatizzare la riferibilità del proprio voto ad un preciso gruppo di "appartenenza".

L'errore involontario
Nel caso in analisi invece secondo il Consiglio di Stato insistono una pluralità di elementi logici e funzionali che portano a escludere che l'espressione di voto in favore degli assessori in pectore (non candidati al consiglio comunale) implichi una volontà degli elettori di rendere riconoscibili, "di cordata", o comunque "di relazione", i propri voti. In tutta evidenza il pieghevole distribuito agli elettori presentava accanto al nome dei consiglieri candidati anche quello degli assessori proposti in caso di vittoria; la pagina Facebook della lista elettorale conteneva numerose foto di tali potenziali assessori, da soli e accompagnati dai consiglieri candidati. Coerentemente la sanzione di invalidità di tali voti non solo non è legittimata dalle disposizioni regolanti l'esercizio del potere di voto, ma rappresenta al contrario una forma di intollerabile mortificazione della volontà del cittadino ancorché confusa dal "caos" - a dire il vero - proprio delle moderne campagne elettorali.

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