L’esclusione dell'impresa dagli appalti a causa del controllo elettronico
E' legittima l'esclusione dell'impresa che non si sia registrata al sistema di controllo telematico dei requisiti di partecipazione agli appalti (Authority virtual company passport, Avcpass) o abbia prodotto i relativi documenti di certificazione oltre i termini fissati per presentare le offerte. L'ha stabilito il Tar di Salerno nella sentenza n. 663/2015, depositata dalla Seconda sezione il 23 marzo scorso. I giudici hanno respinto il ricorso di un'associazione temporanea di imprese (Ati) che contestava l'esclusione da una gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica (valore 216mila euro) per la presunta inidoneità della polizza cauzionale e, in particolare, per il mancato inserimento nella busta di offerta del cosiddetto «Passoe», il documento che consente alla stazione appaltante di verificare su un'interfaccia telematica i requisiti dell'operatore economico in gara - ordine generale, idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria – accedendo direttamente ai documenti firmati digitalmente dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'impresa.
Secondo il collegio, l'esclusione dalla gara è tassativa in caso di mancata registrazione al sistema di controllo informativo Avcpass in base a quanto fissato dal Codice degli appalti pubblici in tema di “Documenti e informazioni complementari” (art. 46, Dlgs n. 163/2006) forniti, se necessario, alla stazione appaltante dai concorrenti per completare o chiarire il contenuto dei documenti presentati. L'Avcpass, come disposto dalla legge di conversione del cosiddetto decreto “Milleproroghe 2013” (legge n. 15/2014, di conversione del Dl n. 150/2013), è obbligatorio dall'1 luglio 2014 e rientra tra le funzioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 62-bis, Dlgs n. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale”) gestita dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), oggi Autorità nazionale anticorruzione.
Il sistema, come rilevato dal Tar, è «obbligatorio per la verifica telematica dei requisiti di partecipazione delle imprese ad appalti pubblici nei settori ordinari di importo superiore ad € 40.000,00» ed è stato «avviato con Deliberazione Avcp n. 111 del 20 dicembre 2012, prevedendo tuttavia che “è opportuno favorire una progressiva entrata in funzione ed evoluzione del sistema in modo da consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti”». L'impresa, hanno spiegato i giudici, «una volta effettuata la registrazione al servizio Avcpass, indica a sistema il Codice identificativo gara Cig della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un Passoe da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa». Nel caso di specie, invece, il Passoe è giunto alla stazione appaltante dopo la scadenza fissata dal bando per la presentazione delle offerte e, stando a quanto accertato, con una registrazione al sistema oltre i termini.
Tale mancanza poi, come affermato in sentenza, non può «essere colmata mediante soccorso istruttorio, pur ampliato nella sua latitudine applicativa dal comma 2-bis dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 (“Requisiti di ordine generale”, ndr), non vertendosi in materia di “dichiarazioni” da integrare o regolarizzare quanto piuttosto di mancato perfezionamento della procedura di registrazione al sistema anzidetto».
Tar Campania - Ssezione staccata di Salerno (Sezione II) - n. 00663/2015