Amministrativo

L'esclusione da missioni speciali non prova la perdita di chance professionali del militare sospeso

Secondo il Consiglio di Stato al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'«ingiustizia», la chance perduta sia "seria"

di Pietro Alessio Palumbo

L'esclusione del militare da missioni speciali non prova la mancata possibilità di maturare esperienze professionali e di conseguenza la perdita di chance . Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 4800/2023.

Nella vicenda trattata da Palazzo Spada l'interessato aveva partecipato alla procedura concorsuale relativa all'immissione nel ruolo di volontari in servizio permanente nell'Esercito; veniva tuttavia escluso in quanto sottoposto a due procedimenti penali. Ottenuta l'assoluzione presentava richiesta di riesame in autotutela all'Amministrazione, che la respingeva. Il Tar annullava il provvedimento di esclusione e l'Amministrazione riammetteva in servizio il ricorrente. Davanti al Consiglio di Stato l'interessato lamentava di essere stato reintegrato in servizio a distanza di due anni e mezzo dalla pronuncia del giudice amministrativo, ottenendo il primo avanzamento con un ritardo di ben 5 anni. Tutto ciò con evidente perdita di chances professionali e di avanzamento di carriera.

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto evidenziato che l'inizio di un procedimento penale, di per sé, non consente di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante militare. Venuta meno l'imputazione a carico di un individuo a seguito di assoluzione non vi è ragione di dubitare della sua idoneità a ricoprire quel determinato ruolo. Una diversa opzione interpretativa oltre che porsi in contrasto con la presunzione di innocenza e la pienezza della tutela giurisdizionale, rischierebbe persino di incentivare denunce strumentali o di natura ritorsiva. Proprio su queste basi, nella vicenda, l'interessato aveva chiesto la compensazione dei danni da perdita di chance per la mancata possibilità di maturare esperienze e professionalità spendibili ai fini della progressione di carriera; nonché dei pregiudizi di natura non patrimoniale quali la sofferenza esistenziale e biologica conseguente al grave stress insito nell'allontanamento dal posto di lavoro ed alla prolungata condizione di precarietà. Ma secondo il massimo giudice amministrativo al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'«ingiustizia», la chance perduta sia ‘seria'.

Da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto; sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a chance del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.
In altre parole non è tutelabile la chance qualora pur certa la contrarietà al diritto della condotta di chi ha causato la perdita delle possibilità, non è tuttavia conoscibile l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale da parte del danneggiato: le chances lese devono essere precise, non fumose.

Il giudice di palazzo Spada ha evidenziato che la chance è una figura elaborata al fine di traslare sul versante del danno ingiusto un problema di causalità incerta: quello cioè delle fattispecie in cui non sia possibile accertare se un determinato esito vantaggioso si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante.
Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica, nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata soprattutto per riconoscere uno sbocco di tutela, sia pure per equivalente, a quelle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell'illegittimo espletamento ovvero del mancato espletamento di un procedimento amministrativo in carico ad un ente pubblico.
Poiché l'esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della possibilità di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l'obiettivo del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere nell'accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica del danneggiante e l'evento lesivo consistente nella perdita delle possibilità del danneggiato. La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l'esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il valore economico della stessa in sede di liquidazione della somma risarcibile. In ogni caso, al fine di scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice deve disconoscere l'esistenza di un danno risarcibile nel caso in cui le probabilità perdute si attestino a un livello del tutto insignificante.

Nel caso di specie secondo il Consiglio di Stato sono da ritenersi generiche le affermazioni per cui l'esclusione avrebbe impedito all'interessato, sulla base di un prevedibile svolgimento di carriera, la possibilità di partecipare ai concorsi indetti nel lungo periodo di esclusione, nonché di partecipare a operazioni e missioni condotte in Italia e all'estero, così arricchendo il patrimonio di esperienza professionale del militare. Per il giudice resta carente l'allegazione dei fatti idonei a comprovare l'effettiva compromissione delle aspettative di carriera del lavoratore.

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