Civile

L'esegesi della regola non muta il giudice in un "legislatore frankenstein"

Lo precisa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.16489/2021

di Pietro Alessio Palumbo

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al Legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui stesso "creata"; esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete; ed assumendo in tal modo le fattezze di una sorta di "giudice legislatore" o persino di "autorità frankenstein". E - come precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.16489/2021 - non è certamente tale l'esercizio delle ordinarie funzioni e del ruolo propri del giudice amministrativo involgenti la più analitica ricerca e applicazione della regola di diritto applicabile al caso concreto. Deriva che anche nell'ipotesi di una mancata o solo "difettosa" applicazione di una norma di legge, si configura semmai un vizio di giudizio e non la creazione di una norma inesistente con conseguente abusiva irruzione del giudice nel "campo di partita" del potere legislativo.
"Sconfinamento" e "arretramento" giurisdizionale
Il sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale; nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.

La "creazione" della regola
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al Legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui stesso "plasmata", esercitando un'attività di generazione normativa che non gli compete affatto. Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale, invece, nel caso in cui il giudice si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo a un provvedimento "abnorme" o "anomalo" ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento. In questi casi si può profilare, eventualmente, un vizio di giudizio, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

L'esegesi di sistema
Il controllo del limite esterno della giurisdizione affidato alla Cassazione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare vizi di giudizio o di carattere procedurale senza che rilevi la gravità o l'intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della potestà giudiziale. Ciò, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce la sostanza, l'essenza distintiva, dell'attività giurisdizionale. Non ricorre eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al Legislatore ad esempio quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio ricercando la volontà normativa applicabile nel caso concreto; anche se l'abbia desunta non dal "tenore letterale" delle singole disposizioni ma dalla loro "logica" che evidentemente il coordinamento sistematico può disvelare. Tale operazione ermeneutica infatti può dare luogo, tutt'al più, ad un vizio di giudizio, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. Applicando le suddette coordinate d'analisi, secondo la Corte Suprema, il Consiglio di Stato nel caso esaminato ha proceduto ad una complessiva ricostruzione del quadro normativo applicabile, offrendone una interpretazione a ben vedere niente più che "sistematica"; ma non è ravvisabile un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. In altre parole l'attività interpretativa della vicenda operata dal giudice amministrativo non ha portato alla arbitraria "invenzione" di una regola di diritto inesistente ovvero contraria ai principi generali che permeano la disciplina del settore esaminato.

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