Civile

L’essere membro del Cda non determina di per sé l’incapacità a testimoniare

Lo ho precisato la Cassazione con la sentenza 35814 enunciando un principio di diritto

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“In tema di incapacità a testimoniare, il solo fatto di essere membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali esclude in sé la dedotta incapacità, salvo che non sia motivata la ricorrenza di un interesse giuridico e concreto correlato al ruolo rivestito, come la gestione diretta dell’area contrattuale a cui si riferisce il contenzioso”. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 35814 depositata oggi.

Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava il contenzioso tra due società. E la corte di appello aveva dichiarato inammissibile la testimonianza di un membro del consiglio di amministrazione di una delle società in lite. La Cassazione ha ricordato come “nei giudizi in cui una società con personalità giuridica sia parte (o comunque possa avervi interesse a partecipare nella qualità di parte), non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole”. Ma nel caso esaminato il teste indicato, pur essendo componente del consiglio di amministrazione, non aveva la presidenza della società, non era l’amministratore delegato e non era il rappresentante legale della società. E quindi solo per la partecipazione al Cda non poteva essere escluso. I giudici inoltre puntualizzano che “l’incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolga il teste nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione”. Interesse che nel caso in esame non è stato provato.

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