Civile

L’ex coniuge perde la casa popolare se il figlio maggiorenne non vi abita più

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Quando viene meno il motivo dell'assegnazione della casa familiare non si ha titolo a restare nell'abitazione Erp. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 7621/16 ha rigettato il ricorso della ricorrente che affermava l'illegittimità dell'ordinanza comunale che aveva affermato l'assenza di titolo locativo.

L'assegnazione e la revoca - La locazione dell'alloggio residenziale popolare era stato traslato dal marito alla moglie all'atto della separazione su decisione del giudice. Motivazione dell'assegnazione dell'alloggio era stato l'affidamento della figlia minore della coppia alla madre, che quindi avrebbero continuato ad abitare in quella che è definita la casa familiare, cioè - in questo caso - l'alloggio popolare del Comune. Al momento del compimento della maggiore età la figlia della coppia separata, smetteva di abitare nella casa familiare, così il Comune prendeva atto, con delibera dirigenziale, che la madre occupasse l'immobile sine titulo. L'atto comunale ha resistito ai tre gradi di giudizio messi in moto dalla ricorrente.

Il titolo locativo in questione - La contestazione, rispetto all'ordine di rilascio dell'immobile, era fondata sul ragionamento secondo cui la ex moglie sarebbe succeduta pienamente nel rapporto di locazione col Comune al pari dell'ex marito, originario assegnatario della casa popolare. Secondo la ricorrente, solo un eventuale successivo provvedimento di segno opposto avrebbe potuto assegnare nuovamente all'ex marito la casa familiare, per sopravvenuti motivi legati alla separazione. Decisione a cui ovviamente il Comune si sarebbe dovuto adeguare mutando l'assegnatario del contratto. Ma al di fuori di tale ipotesi, la ricorrente contestava che fosse legittima qualsiasi altra iniziativa dell'ente locale in ordine al suo diritto a mantenere la locazione.

L'orientamento espresso - La norma al centro della vicenda è quella dell'articolo 6 della legge 392/1978 che prevede, appunto, la successione nel contratto di locazione e al secondo comma contempla proprio tale ipotesi di trasferimento, legata alla decisione giudiziale di separazione con assegnazione della casa familiare. Per il Comune è esclusivamente la decisione del giudice ad aver dato titolo all'ex coniuge per continuare ad abitare nell'alloggio di cui inizialmente non era stato l'assegnatario. Inoltre, come fa notare il Comune nel giudizio di appello, la madre ora rimasta sola a vivere nell'appartamento popolare, non era mai neanche stata iscritta alla relativa graduatoria comunale per ottenere la locazione. Per cui non avrebbe a prescindere, secondo il Comune, i requisiti per concorrere a un'abitazione popolare. Quindi la Cassazione dà ragione ai giudici di merito che hanno sostenuto la tesi comunale, secondo cui venuto meno il titolo giudiziale della separazione all'assegnazione della casa familiare la ricorrente non ne aveva alcun altro per continuare il rapporto locativo. Al contario di quanto ritenuto dalla cittadina secondo cui la decisione del giudice traslava totalmente a suo favore il diritto. Come se fosse in possesso dei requisiti per entrare nella graduatoria per le case popolari, al di là del venir meno del motivo che ne ha determinato per un periodo l'assegnazione.

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 18 aprile 2016 n. 7621

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©