L'impresa non può trasferire la responsabilità al preposto sui tempi di guida e di riposo dei conducenti
Il diritto Ue prevede che le aziende di trasporti debbano soddisfare un requisito di onorabilità legato al rispetto della sicurezza
Un'impresa di trasporti su strada non può esonerarsi dalla propria responsabilità di rispettare i tempi di guida e di riposo dei conducenti trasferendola su un terzo. Il diritto dell'Unione osta a una disposizione nazionale che, consentendo un simile trasferimento della responsabilità, impedisce la contestazione dell'onorabilità dell'impresa e l'adozione di sanzioni nei suoi confronti. La Cgue afferma tali principi con la sentenza sulla causa C-155/22.
Il diritto Ue
Il diritto dell'Unione prevede che le imprese di trasporto debbano soddisfare un requisito di onorabilità. È a tal fine previsto che l'impresa, il suo gestore dei trasporti o eventualmente altra «persona interessata» come individuata dallo Stato membro, non abbiano riportato condanne penali gravi o non siano stati sanzionati per gravi infrazioni relative al rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, all'orario di lavoro o all'installazione e utilizzo di apparecchi di controllo.
Infatti, tali condanne o sanzioni possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore.
Il caso a quo
Un'impresa di trasporti austriaca ha nominato, conformemente alla propria normativa nazionale, un «preposto responsabile» che assumeva la responsabilità del rispetto dei tempi di guida presso tale impresa. Questa persona non era né il gestore dei trasporti, né rivestiva il ruolo di mandatario con poteri di rappresentanza verso l'esterno dell'impresa.
Secondo il giudice nazionale, la designazione a preposto responsabile comporta il trasferimento della responsabilità penale per le infrazioni in questione. Il comportamento della persona così designata non può quindi essere preso in considerazione al fine di valutare se l'impresa in questione soddisfi il requisito di onorabilità previsto dal diritto dell'Unione.
Il giudice del rinvio pregiudiziale si chiede se tale designazione e le conseguenze di essa siano compatibili con il diritto dell'Unione.
La Corte Ue precisa che un preposto come quello nominato in base al diritto austriaco rivesta la qualità di «persona interessata» come individuata dallo Stato membro, e il suo comportamento debba essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'onorabilità dell'impresa. Non è quindi legittima la norma nazionale che non consenta per le violazioni del preposto di contestare l'onorabilità dell'impresa di trasporti che lo ha nominato.