Civile

L’impresa sociale compete con le coop

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di Franco Colombo e Gian Paolo Tosoni

Con la riforma del terzo settore, l’impresa sociale ha trovato agevolazioni fiscali specifiche, che mancavano nella normativa precedente (Dlgs 155/2006): sostanzialmente, si tratta della non assoggettabilità a imposta delle somme accantonate a patrimonio.

Sebbene i nuovi regimi fiscali previsti dalla riforma, per diventare applicabili, necessitino ancora della autorizzazione della Commissione europea, è importante valutare la convenienza della nuova formula, soprattutto per alcuni enti, come quelli con la qualifica fiscale di Onlus, che con l’entrata a regime della riforma vedranno sparire dall’ordinamento tale figura.

Come si evince dal grafico a lato, le agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali consentono di escludere dall’imponibile la parte di utili destinata a riserve. La tassazione, così, non raggiungerà i vantaggi previsti per le cooperative di produzione e lavoro, ma comporterà sicuramente dei benefici rispetto al quadro attuale.

Il nuovo quadro normativo
Le regole sull’impresa sociale sono state riscritte con il Dlgs 112/2017 (che ha abrogato il Dlgs 155/2006).

La mancanza di specifiche agevolazioni fiscali aveva mantenuto in poco più di 1.500 il numero delle imprese sociali costituite come tali in Italia. Le nuove norme contenute nel Dlgs 112/2017, invece, con l’articolo 18 (modificato poi dall’articolo 7 del Dlgs 95/2018), prevedono precisi incentivi. Vengono delineate due destinazioni possibili dell’utile o avanzo di gestione, destinato a riserva indivisibile in sospensione d’imposta entro due anni dall’esercizio di conseguimento:
utile destinato allo svolgimento dell’ attività statutaria, quindi impiegato nell’attività economica destinandolo a riserva e quindi nel patrimonio netto, secondo corretti principi contabili; le riserve possono essere destinate a copertura delle perdite dell’esercizio, ma non si possono distribuire gli utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite;
utile destinato all’incremento del patrimonio, di fatto destinando l’utile o avanzo di gestione a una riserva indivisibile, ma non imputabile a capitale sociale.

La possibilità di distribuire ulteriori dividendi ai soci è ammessa, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate alla lettera a), comma 3, articolo 3 del Dlgs 112/2017, ma sono soggetti a tassazione:
una percentuale, calcolata sul capitale effettivamente versato, non superiore all’interesse massimo spettante ai buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo;
un aumento gratuito del capitale in misura compresa fra il limite inferiore dell’aumento dei prezzi al consumo e quello superiore fissato dall’indice Istat dei prezzi al consumo.

Non concorrono a formare il reddito le imposte sui redditi riferibili alle variazioni in aumento al reddito imponibile a condizione che questo comporti un aumento di un utile o di un maggior utile.

L’articolo 1, comma 4 del Dlgs 112/2017 precisa che le cooperative sociali e i loro consorzi, regolati dalla legge 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni della riforma si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili.

Ne consegue quindi l’intero richiamo della normativa della legge 381/1991, che viene ampliato dal comma 1 del Dlgs 112/2017 a ulteriori attività proprie delle imprese sociali.

Anche se servirà una conferma ministeriale non appena la Commissione europea avrà dato il via libera all’impianto fiscale degli enti del Terzo settore, le cooperative sociali continueranno ad applicare le norme agevolative fiscali previste per loro. Lo stesso non si può affermare per le cooperative non sociali ma che vengono qualificate come imprese sociali, ancorché iscritte all’Albo nazionale cooperative edilizie.

Come cambia il prelievo
Si individuano quindi tre tipologie di soggetti cui si applicano regole diverse di tassazione:
le imprese sociali;
le cooperative sociali regolate dalla legge 381/1991, in quanto imprese sociali di diritto, con possibile ampliamento delle attività esercitabili;
le cooperative non sociali che sono imprese sociali per scelta e per attività esercitata.

Il nodo dell’Irap
Le considerazioni esposte hanno rilevanza solo ai fini Ires, perché sull’ Irap le problematiche non appaiono definite.

Il Dlgs 112/2017 non contiene riferimenti all’imposta regionale, che oggi le Regioni possono applicare a percentuale piena, o agevolata, o non applicarla ad alcuni soggetti. Oggi vediamo che la normativa per le cooperative sociali è molto diversificata, variando dall’esenzione per le attività svolte in Lombardia da cooperative che hanno qui la sede legale, all’aliquota del 3,90% applicata nella Regione Abruzzo.

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