L’impugnabilità delle sentenze emesse dal Giudice di pace
Giudice di pace - Impugnazioni - Appello - Dell'imputato - Sentenza di condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Impugnazione dell'imputato non concernente il capo relativo alle statuizioni civili - Qualificabilità come appello.
È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell’articolo 574, comma 4, codice di procedura penale - applicabile ex articolo 2, Dlgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - che prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 6 marzo 2018 n. 10123
Reati - Ingiuria, minaccia e danneggiamento - Giudice di pace - Omessa impugnazione della condanna al risarcimento del danno proposto dalla parte civile - Operatività dell'articolo 37, Dlgs. n. 274/2000 - Annullamento senza rinvio.
Ritenere che la formulazione del decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37, comma 2, renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno senza avere cura di aggiungere, a titolo di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 8 febbraio 2018 n. 6055
Impugnazioni - Appello dell'imputato - Condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Appello contro la sola affermazione di responsabilità - Estensione dell'impugnazione alle statuizioni civili - Ammissibilità dell'appello - Sussistenza - Ragioni.
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'articolo 574 del Cpp, comma 4, per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
• Corte di cassazione, sezione V penale, ordinanza 31 agosto 2017 n. 39779
Giudice di pace - Impugnazioni - Appello - Dell'imputato - Condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Impugnazione del solo capo relativo alla condanna alla pena pecuniaria - Ammissibilità dell'appello - Esclusione.
È inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 17 luglio 2015 n. 31190