Civile

L'ingiunzione all'Aci di cancellare la trascrizione del trasferimento non può contenere la condanna a pagare le spese

Lo ha stabilito la sezione prima della Cassazione con l'ordinanza 23 marzo 2022 n. 9742e

di Mario Finocchiaro


Il provvedimento (ordinanza) con cui il tribunale accoglie il ricorso - ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto n. 1814 del 1927 - di ingiunzione all'Automobile Club d'Italia di cancellare la trascrizione del trasferimento di un veicolo in quanto fondata da titolo nullo, come accertato da sentenza penale di condanna emessa nei confronti del responsabile della contraffazione della carta di circolazione del veicolo, oggetto di furto, non può contenere la condanna dell'ACI al pagamento delle spese del procedimento, sebbene esso rientri nel novero dei procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosa, atteso che il rifiuto del PRA di cancellare la suddetta trascrizione non riguarda la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità in materia automobilistica. Lo ha stabilito la sezione prima della Cassazione con l'ordinanza 25 marzo 2022 n. 9742.

La giurisprudenza di legittimità
Per quanto riguarda i precedenti non ci sono principi esattamente in termini. La Cassazione con la sentenza 11 giugno 2003 n. 9352 ha dichiarato che in generale, l'articolo 40 del Rd 29 luglio 1927 n. 1814 disciplina l'intero procedimento attraverso il quale la parte interessata può ottenere l'adempimento di una formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico (PRA) a mezzo del presidente del tribunale, unico giudice investito del potere di ingiungere detto adempimento e provvedervi a mezzo di un suo delegato, con attività di carattere amministrativo, essendo quindi inutiliter datum ogni provvedimento di iscrizione o annotazione di veicoli a motore emesso da un giudice diverso dal presidente del tribunale; ne consegue che è improponibile la domanda di iscrizione o annotazione proposta, nel caso di rifiuto o ritardo del funzionario dell'automobile club d'Italia (ACI), davanti al giudice di pace,.
Per il rilievo che la domanda per risarcimento del danno nei confronti dell'Automobile Club d'Italia - sempre la Cassazione con sentenza 23 marzo 1992, n. 3576, in Foro it., 1993, I, c. 1627 - derivante dagli errori o dalle omissioni nelle iscrizioni o nelle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico, va proposta secondo le ordinarie regole della competenza per valore, non essendo connessa per accessorietà alla domanda tendente ad ottenere l'ordine giudiziale di iscrizione o trascrizione, che è di competenza esclusiva del tribunale.
Sempre in margine al procedimento ex articolo 40 del regio decreto n. 1814 del 1927, si è precisato, altresì:
- lo speciale procedimento in discussione, contenente disposizioni di attuazione del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, è volto all'accertamento della responsabilità degli uffici provinciali dell'ACI in caso di rifiuto o di ritardo del funzionario di ricevere i titoli presentati per le iscrizioni al pubblico registro automobilistico, di eseguire le iscrizioni o le annotazioni e nello spedire i certificati; esso pertanto non si applica nel caso in cui nei confronti dell'ACI venga proposta domanda di accertamento del cessato possesso di un autoveicolo ai fini del pagamento della corrispondente tassa di possesso, (Cassazione, sentenza 16 maggio 2003, n. 7639, in Archivio circ. assicurazione e sinistri, 2003, p. 921);
- in ossequio al principio della libera scelta tra più strumenti processuali funzionali al medesimo scopo, deve ritenersi del tutto legittimo l'immediato ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere, in un procedimento di cognizione ordinaria ed in contraddittorio con i soggetti portatori di un interesse contrario, la cancellazione dell'ipoteca automobilistica (c.d. «privilegio»), rinunciando così a proporre, in via breve, al conservatore del PRA l'istanza documentata di cui all'art. 21 regio decreto n. 436 del 1927 (con conseguente rinuncia, ancora, alla successiva ed eventuale fase del procedimento camerale prevista per l'ipotesi di provvedimento amministrativo negativo), (Cassazione, sentenza 22 aprile 1999 n. 3987, in Vita notarile, 1999, p. 762);
- il pubblico registro automobilistico è un ufficio gestito dall'Automobile Club d'Italia, privo di soggettività giuridica e quindi incapace di assumere la qualità di parte nel processo (in applicazione del principio la cassazione ha ritenuto la nullità sia della citazione che indicava quale convenuto il conservatore del pubblico registro, anziché il presidente dell'ACI, non costituitosi in giudizio, sia della notificazione della sentenza di merito, effettuata allo stesso conservatore), (Cassazione, sentenza 11 giugno 1993 n. 9352, in Corriere giuridico, 1994, p. 981).

La giurisprudenza di merito
Sul fronte dei giudici di merito, il Tribunale di Cagliari, sentenza, 23 marzo 1992, (in Riv. giur. sarda, 1992, p. 688, con nota di Furcas L., La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ordinata con titolo giudiziale: le diverse competenze del giudice dell'esecuzione, del cancelliere e del conservatore delle ipoteche) ha scritto che, a seguito del legittimo diniego del conservatore del PRA di procedere alla trascrizione dell'avvenuto trasferimento della proprietà di un autoveicolo, per mancanza di titolo idoneo, l'alienante può fare accertare la sola perdita di possesso mediante reclamo al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 40 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, e conseguentemente ottenere il relativo ordine di trascrizione.
Secondo il Giudice di Pace di Menaggio, sentenza 2 dicembre 1996, (in Arch. giur. circ. ass. e sinistri, 1997, p. 924) il giudice di pace è competente a ordinare al conservatore del PRA di annotare la perdita di possesso di un autoveicolo, anche con efficacia retroattiva, sin dalla data di alienazione, perdita o distruzione del bene (nella fattispecie l'attore essendo privo del possesso di carrello per trasporto barche e dei relativi documenti di circolazione, poiché il veicolo era stato smarrito o asportato ad opera di ignoti, non aveva potuto provvedere alla cancellazione della proprietà dello stesso dai registri del PRA).

La pronuncia in rassegna
Come risulta in modo non equivoco dal tenore, testuale, della pronunzia in rassegna questa è stata resa su ricorso avverso l'ordinanza 19 giugno 2016 del tribunale di Pisa che accolse il ricorso … ex art. 40 r.d. n. 1814 del 1927 avente a oggetto l'ingiunzione all'ACI di cancellare la trascrizione del trasferimento di un veicolo.

L'Ufficio Massimario della Suprema Corte, peraltro, ha massimato la pronunzia nei seguenti termini:

«il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'articolo 745 del Cpc, cui rinvia l'articolo 113-bis delle disposizioni di attuazione al Cc, ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso a oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, avendo tale pronuncia valenza decisoria»,

precisando che nello stesso senso si è era già pronunziata Cassazione, sentenza 20 luglio 2015, n. 15131 (secondo cui il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'articolo 745 del Cpc, cui rinvia l'articolo 113-bis delle disposizioni di attuazione al Cc, ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria).Ulteriore singolarità della pronunzia in rassegna è la circostanza che in motivazione, dopo la premessa Il ricorso è infondato .. la sentenza si conclude con la seguente proposizione: Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; rilevato che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, ex art. 384 Cpc, occorre statuire l'elisione della condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©