L’inserimento del disabile in graduatoria dà diritto all’assunzione
Una sentenza della Cassazione ha dato ragione a una docente disabile che si era vista negare l'immissione in ruolo in ragione dello svolgimento da parte sua di una supplenza annuale. È stato così riaffermato il principio di tutela delle quote riservate ai diversamente abili.
L'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici dà diritto all'assunzione, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), a prescindere dallo stato di precaria occupazione dell’invalido. E ciò vale anche nel caso della scuola. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 26033/2014.
La vicenda
Il caso riguardava una docente con disabilità riconosciuta del 50% che era stata inserita nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia autonoma di Trento per il quadriennio 2005-2009 nella sezione riservata ai disabili. Nell'agosto 2005 la docente veniva convocata per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, ma l'immissione in ruolo le veniva negata in ragione dello svolgimento da parte sua di una supplenza annuale. Per la Provincia Autonoma di Trento il suo stato occupazionale, anche se a tempo determinato, impediva la sua immissione in ruolo. La docente così impugnava la decisione lamentando la violazione della Legge 68/1999 che all'articolo 16 comma 2 prevede che il conseguimento dell'idoneità nei concorsi pubblici da parte di soggetti affetti da disabilità comporta l'assunzione degli stessi, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 della stessa legge, relativo alle assunzioni obbligatorie e quote di riserva, anche se tali soggetti «non versino in stato di disoccupazione» (inciso in ogni caso ora soppresso dalla Legge 114/2014, di conversione del Dl 90/2014).
Le motivazioni
La questione arriva sino in Cassazione dove i giudici danno definitivamente ragione alla docente sottolineando inoltre la sempre più crescente tutela apprestata ai soggetti disabili a livello nazionale e sovranazionale che si traduce, nel caso di specie, nella «operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell'assunzione in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola». Per i giudici la norma richiamata dalla docente garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei pubblici concorsi, anche se non versino in stato di disoccupazione e l'incarico a tempo determinato non è idoneo a far venir meno il requisito per l'assunzione stessa. In definitiva, la Corte afferma che «l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto».