Civile

L’integrativa lunga è possibile anche nel corso del giudizio

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

La revisione dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa ha valenza sistematica e si applica retroattivamente. Tale facoltà può esercitarsi anche in sede processuale in quanto l’oggetto del giudizio è l’accertamento del corretto presupposto d’imposta applicabile indistintamente a qualsiasi rapporto tributario non ancora esaurito. Così la Ctr Lombardia 407/1/18 (presidente Chindemi, relatore Labruna).

La vicenda

Una Srl compila il 28 ottobre 2010 la dichiarazione Iva per il 2009 e inserisce per errore operazioni attive imponibili per 122mila euro anziché per 194mila. La differenza di 72mila euro finisce nelle operazioni esenti, così che l’indice di indetraibilità pro rata dell’Iva sugli acquisti passa al 63%: il Fisco, sulla scorta della minor Iva in detrazione, recupera la differenza con avviso bonario.

La società presenta una nuova dichiarazione, consegna la stessa esibendo le scritture contabili e la nuova liquidazione il 7 novembre 2013 e presenta istanza di autotutela il 19 novembre. Tuttavia, il 16 ottobre 2014 l’amministrazione le notifica il ruolo, a cui seguono una nuova istanza d’autotutela (non accolta) e il ricorso introduttivo (in cui la società, oltre a richiamare il fatto, sostiene la sanatoria dell’erronea compilazione della dichiarazione grazie alla presentazione di quella integrativa).

L’Agenzia, però, obietta che la dichiarazione integrativa per il 2009 è stata presentata in ritardo, cioè il 7 novembre 2013 anziché entro il 30 settembre 2011.

La sentenza

La Ctp, con sentenza depositata il 15 luglio 2016, rigetta il ricorso. La società nel marzo 2017 fa appello, e, tra l’altro, chiede l’applicazione dello ius superveniens del Dl 193/2016, secondo cui la dichiarazione è sempre ritrattabile sia a favore che a sfavore entro i più ampi termini di decadenza dell’azione accertativa.

L’amministrazione si oppone richiamando il principio del tempus regit actum e precedenti giurisprudenziali di legittimità. Ma la Ctr accoglie l’appello ed annulla il ruolo sotteso per i seguenti motivi:

la revisione dei termini per presentare la dichiarazione integrativa ha valenza sistematica ed è applicabile retroattivamente al fine di fare coincidere i tempi dell’esercizio del potere autocorrettivo del contribuente e quelli del potere impositivo dell’amministrazione. Diversamente si incorrerebbe in un prelievo fiscale indebito, non rispettoso del principio di capacità contributiva e di correttezza dell’azione amministrativa, che dispone il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione;

la possibilità di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o diritto commessi nella sua redazione in grado di incidere sull’obbligazione tributaria è esercitabile anche in sede processuale. Ciò perché oggetto del giudizio è sempre l’accertamento del presupposto d’imposta quale fonte dell’obbligazione tributaria, che trova pertanto applicazione indistinta nei confronti di qualsiasi rapporto tributario non ancora esaurito.

Ctr Lombardia 407/1/18

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