L'interdizione quinquennale obbligatoria non disposta può essere applicata dalla Cassazione senza rinvio
Le sezioni Unite bocciano l'opposto orientamento secondo il quale la questione andava posta al giudice dell'esecuzione
Il procuratore generale della Corte di appello può impugnare in Cassazione la decisione che non dispone la pena accessoria dell'interdizione temporanea che discende di diritto dalla condanna a pena detentiva non inferiore ai tre anni. E la Cassazione può disporre direttamente l'applicazione della misura accessoria mancante senza bisogno di rimettere la questione ai giudici di merito: cioè con annullamento senza rinvio.
Questi i principi in base ai quali le sezioni Unite penali della Corte di legittimità- con la sentenza n. 47502/2022 - hanno bocciato l'orientamento contrapposto secondo cui si tratterebbe di correzione di errore materiale e la competenza a decidere sulla misura mancante spetterebbe al giudice dell'esecuzione.
La decisione
Secondo le sezioni Unite penali non vi è alcuna incompetenza del procuratore generale della Corte di appello a impugnare per cassazione una decisione non appellata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Va infatti sottolineato che anche a fronte dell'emissione di sentenze di primo grado alla procura generale della Corte di appello esse vengono sempre comunicate. A riprova di un interesse processuale comunque sussistente della procura generale a garantire la legalità delle sentenze emesse. Quindi nulla impedisce che anche senza attendere il passaggio in giudicato della condanna non appellata priva della sanzione accessoria imposta dalla legge, il procuratore generale sia interessato alla cassazione della sentenza sul punto mancante. E che necessariamente andava inserito dal giudice che aveva disposto una condanna a tre anni di reclusione. L'integrazione della lacuna della decisione è legittimamente operata senza necessità di rinvio da parte dei giudici di legittimità a quello di merito in quanto l'interdizione dai pubblici uffici non disposta è già predeterminata per legge nella misura fissa di 5 anni - per condanne a partire da tre anni - rendendo appunto superfluo il rinvio e l'apertura di un nuovo procedimento.
La questione come detto può essere posta successivamente nella fase di esecuzione, ma non è un rimedio che esclude l'altro del ricorso per cassazione, con conseguente annullamento senza rinvio.