Amministrativo

L'interesse al ricorso del soggetto collettivo è sintesi non somma di interessi individuali

Il Consiglio di Stato con la sentenza 4174/2021, ha chiatito che "le associazioni di categoria non devono occuparsi di questioni che interessino gli associati singoli

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di Pietro Alessio Palumbo

Nel processo davanti al Giudice amministrativo il titolo al ricorso è la possibilità giuridica dell'azione ovvero la titolarità di un legittimo interesse inteso quale posizione speciale e qualificata del soggetto che agisce. Soggetto che in tale circostanza rispetto all'esercizio del potere amministrativo si distingue dal "cittadino qualunque". L'interesse ad agire si definisce poi come il rapporto di utilità fra la pronuncia di annullamento che si domanda ed il pregiudizio che l'atto amministrativo impugnato asseritamente arreca alla sfera giuridica del ricorrente. La legittimazione ad agire in giudizio si identifica infine con l'affermazione della parte di essere titolare "in proprio" del rapporto giuridico controverso. E a tutto quanto esposto non fa eccezione l'azione esercitata da un "soggetto collettivo", associazione o ente di altro tipo, che richiede anch'essa la sussistenza dei presupposti processuali, intesi però in modo consono alla particolare natura giuridica del soggetto che agisce. In ogni caso, ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 4174/2021, "le associazioni di categoria non devono occuparsi di questioni che interessino gli associati singoli". In altri termini l'interesse al ricorso di cui i soggetti collettivi sono titolari coincide con un interesse proprio che - si badi - è la "sintesi" e non la "somma" degli interessi dei singoli associati.

Gli interessi propri della formazione collettiva
Il soggetto collettivo è titolare di interessi propri di una categoria più o meno ampia di soggetti, ovvero propri di una delle "formazioni sociali" in cui la personalità del singolo si svolge ai sensi del dettato costituzionale. Interessi che a ben vedere non prevedono differenziazioni tra i singoli che della formazione fanno parte, dato che corrispondono a beni la cui fruizione ha carattere sociale e non meramente individuale. L'azione di annullamento nel processo amministrativo si definisce come diritto ad un provvedimento di merito, ovvero a un provvedimento del Giudice che si pronunci sulla fondatezza o infondatezza dei motivi dedotti in giudizio per affermare l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato. Ciò richiede che sussistano al momento della domanda e fino alla decisione, tutti i presupposti processuali, che vanno valutati a priori secondo l'astratto contenuto della domanda e non a posteriori secondo il risultato del processo. Presupposti costituiti dal titolo ovvero legittimazione al ricorso, dall'interesse ad agire e dalla legitimatio ad causam. A ben vedere tale paradigma è espressione di un principio del tutto generale, che vale per tutte le azioni e in particolare per quelle di annullamento anche se disciplinate dal diritto civile e proponibili davanti al Giudice ordinario.

La giurisprudenza
In questo schema si inserisce quella giurisprudenza che ha ritenuto un'associazione nazionale di professionisti legittimata a impugnare provvedimenti che prevedano in via generale un dato modello organizzativo per autorizzare ad operare gli studi professionali. Altra giurisprudenza ha coerentemente escluso che un'associazione di imprenditori sia legittimata a impugnare la delibera di approvazione di nuove tariffe di tributi da parte dell'ente di zona, trattandosi di delibera che pregiudica "ciascuno" degli associati/utenti del servizio e non l'associazione in quanto tale. La giurisprudenza per configurare un interesse collettivo azionabile richiede che esso sia omogeneo; e presume che tale carattere sussista nel caso in cui ad agire sia un ente che "per legge" rappresenta la categoria. Nel caso invece di soggetti collettivi creati dall'autonomia privata, che raggruppano solo chi in concreto abbia dato vita all'iniziativa, è necessario un esame "in concreto". In particolare si deve escludere che sussista omogeneità ove si possa anche solo presumere che nell'ambito della categoria rappresentata vi siano soggetti con interesse opposto a quello che s'intende far valere in giudizio "collettivamente".

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