Responsabilità

L'intermediario che non verifica la procura risarcisce per il crollo dei titoli

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15784 depositata oggi, respingendo il ricorso della Banca popolare pugliese

di Francesco Machina Grifeo

La banca risarcisce il danno derivante dall'acquisto di obbligazioni – nel caso Cirio Finance – da parte di un soggetto, il padre della titolare del conto, non provvisto di apposita procura. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15784 depositata oggi, respingendo il ricorso della Banca popolare pugliese condannata in appello a risarcire 310mila euro, pari all'intera somma investita, e anche l'ulteriore danno, patrimoniale e non, subito dalla cliente a seguito dei contratti di acquisto dei bond nel 2000.

In primo grado invece il Tribunale di Lecce aveva ritenuto che il contratto si fosse comunque perfezionato, avendo la banca fatto "incolpevole affidamento" sull'effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al papà che, tra l'altro, aveva versato di tasca propria sul conto della figlia (sul quale aveva la delega, mentre sul conto titoli l'avrebbe avuta solo nel 2002), la somma poi investita. Non solo, egli era anche uno dei clienti più facoltosi e in vista della banca, considerato il ruolo di primo piano che aveva rivestito in altro istituto di credito locale.

Secondo il giudice di secondo grado, e la Suprema corte oggi l'ha confermato, invece, pur non sussistendo un obbligo giuridico per il terzo contraente di richiedere al rappresentante la prova dei poteri rappresentativi, le circostanze concrete dell'investimento - e cioè l'entità del controvalore investito e la tipologia degli strumenti finanziari acquistati - "imponevano ad un intermediario finanziario - soggetto, peraltro, per il quale è richiesta una soglia di vigilanza e diligenza, non media, ma specifica della funzione esercitata - un diligente controllo in merito alla regolarità dell'intera operazione, con verifica, in primis, della sussistenza di un effettivo potere di rappresentanza del padre per operare, per conto della figlia, titolare del rapporto di negoziazione in valori mobiliari con BPP".

In particolare per la Prima Sezione civile :"Dovendosi escludere, in generale, che sussista un obbligo giuridico per il terzo contraente di controllo dei poteri del rappresentante, dal cui inadempimento derivi la non scusabilità dell'errore o una presunzione assoluta di colpa e, di conseguenza, la non invocabilità del principio della rappresentanza apparente, devono quindi essere valorizzate tutte le circostanze oggettive che hanno caratterizzato, in concreto, la stipulazione e che siano suscettibili di indurre un contraente di media diligenza a ritenere l'esistenza del potere rappresentativo".

"In sostanza – prosegue la decisione -, il terzo, che non abbia motivo di dubitare, secondo l'ordinaria diligenza, dell'effettivo conferimento al rappresentante dei relativi poteri, non può essere ritenuto in colpa soltanto perché non abbia controllato l'esistenza dei poteri di rappresentanza mediate la richiesta di esibizione della procura".

Tuttavia, come visto, nel caso in questione vi era una rigida normativa di settore da rispettare (Dlgs 58/1998 -TUF ed regolamento Consob n. 11522/1998), per cui un operatore finanziario che riceve un ordine di acquisto "importante", sottoscritto da un soggetto diverso, se non accerta gli effettivi poteri di rappresentanza viola la particolare diligenza imposta dalla legge all'operatore professionale. Né può valere come giustificazione la circostanza che il falsus procurator sia persona stimata o conosciuta o che abbia già svolto con la banca un'operazione di analogo tenore. Né vale come ratifica la ricezione da parte del titolare del conto dei fissati bollati, inviati dalla banca, o delle cedole, accreditale su conto, senza contestazioni.

Infine è stata bocciata anche la richiesta di rivalsa di BPP verso il falsus procurator in quanto siccome la banca non poteva ritenersi «terzo in buona fede», essendo necessariamente consapevole della mancanza di valida procura in capo al padre al fine di operare sul conto titoli della figlia, non poteva neppure ritenersi «senza colpa».

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