Penale

L'inusuale caparra confirmatoria versata da terzi può indurre il giudice della prevenzione a escludere il mutuo della banca

L'ammissione allo stato passivo in caso di confisca "antimafia" si fonda sul corretto agire e sulla buona fede dell'istituto creditore

immagine non disponibile

di Paola Rossi

La concessione di un mutuo a molto tempo di distanza dall'espletamento della verifica su requisiti e capienza del richiedente non dimostra un'adeguata cautela da parte della banca creditrice. Così come la garanzia opaca, di un'inusuale e cospicua caparra confirmatoria a carico di terzi, deve far escludere la buona fede della banca mutuante. Si tratta, infatti, di circostanze che espongono l'istituto di credito "incauto" a essere escluso dall'ammissione allo stato passivo in una procedura ablativa di prevenzione antimafia. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26751/2021, ha per tali ragioni confermato il provvedimento del giudice delegato che - a norma dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del Codice antimafia - non ha ravvisato in capo alla banca un legittimo diritto di credito da ammettere allo stato passivo del debitore colpito da confisca di prevenzione.

Il ricorrente lamentava, in primis, l'applicazione della norma nella versione modificata con legge nel 2017 in quanto la concessione del mutuo era di parecchio risalente rispetto alla modifica legislativa. In particolare, sempre secondo il ricorrente, la nuova formulazione prevede a tutela dei diritti di credito di terzi coinvolti dalla confisca di prevenzione subita dal debitore la ricorrenza tanto della non strumentalità del credito all'attività criminale quanto della buona fede e dell'inconsapevole affidamento del creditore.
La Cassazione sul primo punto rigetta il ricorso precisando che la norma applicabile - la cui modifica non è accompagnata da un regime transitorio - è quella vigente al momento dell'adozione del provvedimento del giudice delegato oggetto di impugnazione da parte del creditore escluso dallo stato passivo.

Sull'altro aspetto dell'incolpevole affidamento della banca la Cassazione fa notare come sia plausibile il ragionamento del giudice delgato che ha escluso la sussistenza della dovuta cautela da parte della banca fino a non poterle riconoscere di aver agito incolpevolmente: in particolare, l'aver concesso il mutuo dopo molto tempo l'istruttoria sui requisiti del soggetto richiedente. Così come - infine - non poteva vantare una condotta connotata da perfetta buona fede avendo accettato a garanzia del credito erogato una sproporzionata caparra confirmatoria a carico di soggetti terzi. Un segnale di allarme se non di consapevolezza dell'interposizione del richiedente nel rapporto di mutuo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©