Civile

L'obbligo di etichettatura ambientale slitta a luglio

Il nuovo regime avrà un forte impatto su tutta la filiera degli operatori del Food& Beverage confezionato: tutti i produttori, nell'accezione datane dal TUA di fornitori di imballaggi, produttori, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e materiali da imballaggio, sono infatti investiti dagli obblighi di etichettatura ambientale.

di Paola Ghezzi*

Tra le misure adottate con il Decreto-Legge 30 Dicembre 2021 n. 228 (c.d. Milleproroghe), vi è anche quella relativa al differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale.

La normativa in questione, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio scorso, riguarda gli imballaggi intesi come prodotti realizzati con materiali di qualsiasi natura per contenere determinate merci - dalle materie prime ai prodotti finiti - e consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore; in base a tale normativa, tutti gli imballaggi devono essere etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e secondo le determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, attraverso la corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il nuovo regime avrà un forte impatto su tutta la filiera degli operatori del Food& Beverage confezionato: tutti i produttori, nell'accezione datane dal TUA di fornitori di imballaggi, produttori, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e materiali da imballaggio, sono infatti investiti dagli obblighi di etichettatura ambientale.

In particolare, nel settore Food&Beverage, tutti coloro che collocano imballaggi sul mercato devono assicurare che le informazioni obbligatorie sulla natura e composizione dei materiali di imballaggio siano trasmesse in modo appropriato agli altri operatori di filiera che svolgono un ruolo nella manipolazione dell'imballaggio e devono garantire, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

Il contenuto obbligatorio dell'etichettatura ambientale riguarda l'indicazione del codice alfanumerico di identificazione dell'imballaggio secondo la Decisione 129/97/EC, l'indicazione della famiglia di materiale e, in relazione agli imballaggi destinati ai consumatori finali, anche le indicazioni sulla raccolta, con l'inserimento della formula "raccolta", accompagnata dall'indicazione della famiglia di materiale prevalente in peso, oppure della formula "raccolta differenziata", accompagnata dall'invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Ogni altra informazione destinata a rendere più efficace la comunicazione sulle modalità di smaltimento, ad esempio l'indicazione di pittogrammi, dichiarazioni ambientali o simili, può essere fornita su base volontaria.

Per effetto del Milleproroghe, l'etichettatura ambientale per gli imballaggi diventerà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022, ma gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte a condizione che a tale data siano già stati immessi in commercio o etichettati.

Entro la fine del corrente mese di gennaio, il Ministro della Transizione ecologica dovrà adottare con decreto le linee guida tecniche relative alle modalità di applicazione dell'obbligo di etichettatura ambientale; tuttavia, lo stesso MITE ha già chiarito che la comunicazione delle informazioni obbligatorie può avvenire anche con il supporto di canali digitali, App, QR code, siti web etc… utilizzabili anche per il canale B2C, a condizione che il consumatore sia messo nella condizione di conoscere le modalità con le quale può consultare l'etichetta ambientale.

*a cura dell'Avv. Paola Ghezzi, Partner CMS

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