L'opera di artista morto e risalente a più di 70 anni è esportabile solo dopo verifica del vincolo culturale
L'interesse per la rilevanza nel patrimonio nazionale può emergere anche per la notorietà conseguita dal bene in un ambito privato
L'opera di Salvador Dalì presente nella casa-museo della Fondazione Scelsi dagli anni '50 non poteva essere posta in vendita da una casa d'aste londinese e deve rientrare in Italia in quanto opera di rilevante interesse culturale per l'Italia stessa. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8074/2023 ha perciò riformato la decisione del Tar che aveva ritenuto illegittimo l'atto di autotutela con cui l'amministrazione aveva annullato l'attestato di libera circolazione dell'opera d'arte oggetto della contesa senza previa verifica del suo interesse culturale.
Interesse confermato dall'appurato legame tra l'opera e il territorio italiano, da cui ne deriva il suo accesso nel patrimonio artistico nazionale. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la visione dell'amministrazione che riteneva il bene vincolato e non suscettibile di esportazione. La circostanza che l'opera fosse espressione del periodo più noto della produzione artistica di Dalì. il surrealismo, e che la sua posizione nel salotto della casa di un noto compositore dove il quadro aveva acquistato notorietà e visibilità da parte dell'ambiente artistico romano ne detonatava il legame col nostro Paese.
La libera circolazione
Altro punto centrale della sentenza si rinviene anche nei chiarimenti sul procedimento per l'imposizione del vincolo: l'attestato di libera circolazione non può essere rilasciato senza la previa verifica amministrativa dell'interesse culturale del bene se il bene appartiene a uno dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente e istituto pubblico o persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi enti ecclesiastici civilmente riconosciuti). In tal caso si applica l'articolo 65, comma 2, lettera a), del Codice, con conseguente impossibilità di uscita definitiva del bene fino a quando non sia effettuata la verifica di interesse.
L'amministrazione in tali casi dovrà rimettere la valutazione dell'interesse all'organo competente, il quale potrà essere investito anche dal privato. Solo se l'organo competente esclude l'interesse culturale del bene, sarà allora possibile disporre una nuova valutazione per l'uscita dal territorio nazionale, attraverso un provvedimento autorizzativo che non si fonderà sulla valutazione di interesse, in quanto già esclusa dall'organo competente.
Natura del soggetto richiedente
Se il bene appartenga, invece, a un soggetto diverso, si può attivare il procedimento ex articolo 68 del Codice per ottenere l'attestato di libera circolazione se ricorrono gli ulteriori presupposti richiesti dall'articolo 65 del Codice per l'uscita definitiva del bene dal territorio nazionale. Ma previa verifica imposta dall'articolo 12 del Codice nel caso in cui si tratti di opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Fino all'espletamento di tale esame l'uscita del bene è vietata.
Non è ammesso ritenere legittimo un provvedimento implicito di "via libera" da parte dll'amministrazione, vista la diversa competenza all'adozione dell'attestato di libera circolazione e alla verifica di interesse culturale. La possibilità di implicita valutazione dell'interesse è esclusa dal fatto che la futura ed eventuale uscita dal territorio del bene è condizionata all'esito del successivo procedimento di verifica.
Il caso risolto
È illegittimo l'attestato di libera circolazione rilasciato dall'ufficio esportazioni,ai fini della definitiva uscita del bene per il tassello mancante della verifica di interesse come imposto dall'articolo 65, comma 2, lettera a), del Codice. Di conseguenza è stata affermata la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela dell'attestato di libera circolazione e il provvedimento di apposizione del vincolo. Quindi è pienamente valida la nota che impone il rientro immediato in Italia dell'opera di Salvador Dalì affidata a una casa d'aste londinese.
L'opera in questione appartiene ad una persona giuridica privata senza fini di lucro, ossia uno dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 1, del Codice. L'opera proveniva da artista non più vivente ed era stata realizzata settant'anni prima del momento di presentazione dell'istanza per ottenere l'attestato di libera circolazione. Ma non era stata sottoposta al procedimento di verifica dell'interesse culturale al momento in cui era stata consegnata all'estero.