L’ordinanza che nega al reo la liberazione anticipata va notificata necessariamente al difensore
L’omessa notifica anche al difensore del condannato fa sì che il termine previsto dall’articolo 69-bis non poteva dirsi spirato
«L’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni». Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 43094/23.
La vicenda
Alla base della decisione un’ordinanza datata 15 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato l’inammissibilità...