Penale

L’ordinanza che nega al reo la liberazione anticipata va notificata necessariamente al difensore

L’omessa notifica anche al difensore del condannato fa sì che il termine previsto dall’articolo 69-bis non poteva dirsi spirato

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

«L’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni». Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 43094/23.

La vicenda
Alla base della decisione un’ordinanza datata 15 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato l’inammissibilità...