La scelta operata dal legislatore di consentire il perseguimento dell’interesse pubblico attraverso lo strumento societario privatistico non comporta uno snaturamento dello strumento, in quanto «natura giuridica e regole di organizzazione della partecipata restano quelle proprie di una società di capitali disciplinata in via generale dal codice civile» (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2026, n. 15855).

La disciplina speciale delle società a partecipazione pubblica

Il quadro disciplinatorio delle società a partecipazione pubblica è stato caratterizzato da una diffusa...

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