Civile

La banca ottiene il rimborso dell'assegno non trasferibile da chi lo ha negoziato senza essere il prenditore

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di Marco Marinaro

La domanda della banca finalizzata ad ottenere il rimborso dell'importo di un assegno non trasferibile nei confronti di colui il quale lo ha posto all'incasso pur non essendone il prenditore è fondata.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 2663 depositata l' 11 febbraio 2015 (Pres. Ceccherini, Est. Dogliotti) che nel rigettare il ricorso proposto da colui che aveva posto il titolo all'incasso ha confermato le pronunce del tribunale e della corte di appello dell'Aquila confermando la fondatezza della originaria domanda della banca che aveva richiesto sin dal lontano 1990 il rimborso della somma di 52.000 euro quale indebito oggettivo (articolo 2033 codice civile) avendo dovuto riaccreditare al traente detto importo ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, legge assegno.

La questione di fatto oggetto della pronuncia attiene quindi all'emissione di un assegno bancario munito della clausola di intrasferibilità che veniva negoziato dalla banca con un soggetto diverso dal prenditore e che, per tale ragione, poi aveva dovuto riaccreditare la somma in questione al traente in forza della norma sopra citata secondo cui «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento».

La Suprema Corte respinge il motivo principale di ricorso nel quale si sosteneva che la banca non era tenuta a riaccreditare la somma al traente in quanto solo il prenditore poteva dolersi del pagamento e questi non lo aveva fatto.

Ed invero rilevato come nel caso di specie fosse pacifico che il traente avesse denunciato la violazione della norma e richiesto la restituzione della somma, la sentenza aderisce all'opinione delle Sezioni Unite in base alla quale ha natura contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell'art. 43 legge assegno, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca (Cass. SS.UU. 14712/2007): «Il traente aveva sicuramente diritto di confidare che tale somma sarebbe stata pagata esclusivamente al suo creditore».

Si chiarisce infine come la banca sia del tutto estranea ai rapporti intercorrenti, anteriori e posteriori, tra il prenditore e il negoziatore, risultando quindi infondata una censura relativa alla successiva eventuale corresponsione dell'importo dal terzo che aveva incassato l'assegno al prenditore: la consegna dell'assegno da parte del prenditore a persona di fiducia che ne riscuote la somma con il suo pieno consenso è stata ritenuta quindi del tutto irrilevante.

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