Responsabilità

La caduta del cornicione dal palazzo non genera automaticamente il risarcimento del danno

Nel caso concreto il cittadino non ha dimostrato il nesso di causalità tra il distacco del cornicione e il danno realmente subito

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di Giampaolo Piagnerelli

Il cittadino che intenda ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di cornicioni di un condominio è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il fenomeno del "crollo" di parti cementizie e il danno fisico riportato. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 2118/22.

La vicenda. Nel merito un soggetto ha convenuto dinanzi al tribunale di Taranto un condominio al fine di sentire accertare la responsabilità di quest'ultimo per l'omessa manutenzione degli stabili ex articolo 2051 del Cc e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il cittadino, in particolare, ha rilevato che mentre attraversava a piedi un corridoio del complesso condominiale è stato colpito da pezzi di intonaco e cemento distaccatisi dalla parete, e nel tentativo di evitarli è caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. Tuttavia sia il tribunale che la Corte d'appello hanno rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa. La Cassazione, non potendo rivalutare i fatti nel merito ha ritenuto le sentenze di merito sufficientemente motivate. In particolare la Corte d'appello ha esaminato il materiale istruttorio e ha evidenziato che, con riferimento alle deposizioni di due testimoni e al verbale di pronto soccorso, emergevano molteplici incongruenze e contraddizioni che non hanno consentito di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l'asserita caduta di calcinacci.

Conclusioni. Del resto – chiarisce la Cassazione – non può condividersi quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda la prova del fatto storico della caduta poiché in tema di responsabilità ex articolo 2051 Cc l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.

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