Professione e Mercato

La cancellazione dei debiti può premiare chi è meritevole

Per il colpo di spugna sui debiti decide il giudice dopo aver valutato il comportamento del professionista

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di Michele Valente

Il vero vantaggio derivante dall’ammissione alla procedura di sovraindebitamento è l’esdebitazione. Mentre però nell’accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore l’esdebitazione è automatica, nella procedura di liquidazione del patrimonio è necessario un provvedimento del tribunale, subordinato all’accertamento di un’ulteriore condizione: la meritevolezza.

Infatti, in tal caso l’esdebitazione è concessa soltanto quando il debitore: abbia cooperato al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, senza ritardarle; non abbia beneficiato dell’esdebitazione negli otto anni precedenti; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16 della legge 3/2012 (tra cui, la bancarotta fraudolenta); durante la liquidazione abbia svolto un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, ingiustificatamente, proposte di impiego; siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo o causa anteriore all’apertura della liquidazione.

Quando si perde il beneficio
Il beneficio è escluso se: il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle effettive capacità patrimoniali, perché il debitore meritevole deve essere mediamente in grado di comprendere le proprie scelte e di valutare in piena autonomia il senso dell’impegno economico che assume in relazione alle proprie finanze (tribunale di Livorno, sentenza 6 novembre 2020); nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, il debitore abbia disposto del proprio patrimonio per favorire alcuni creditori a danno di altri.

L’esdebitazione non trova applicazione con riguardo ai debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, per quelli da risarcimento del danno aquiliano, con riferimento alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti e con riguardo ai debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura, siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Beneficio revocabile
Il beneficio dell’esdebitazione è revocabile in ogni momento su istanza dei creditori, se risulta che: è stato concesso malgrado l’esistenza di atti in frode commessi dal debitore nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa per favorire alcuni creditori a danno di altri; è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, simulate attività inesistenti.

La legge 176/2020 ha introdotto un ulteriore vantaggio per il sovraindebitato: l’esdebitazione senza utilità. In sintesi, il sovraindebitato meritevole, anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità (neppure in futuro), può comunque giovarsi dell’esdebitazione almeno una volta, presentando, tramite l’Occ, domanda al tribunale. Quest’ultimo, dopo aver verificato la sussistenza della meritevolezza, concede il beneficio indicando i termini di presentazione, da parte del debitore, delle dichiarazioni annuali relative alle sopravvenienze che possano consentire il pagamento dei debiti nei successivi quattro anni.Il beneficio dell’esdebitazione senza utilità, infatti, fa comunque salvo l’obbligo del sovraindebitato di pagare il debito entro i quattro anni successivi, qualora sopravvenissero utilità tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

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