Civile

La cancellazione semplificata dell’ipoteca si applica anche alle SGR

La procedura semplificata si può applicare anche nell’ipotesi in cui il titolare del credito è una Società di Gestione del Risparmio che agisce in nome e per conto di un Fondo di Investimento Alternativo

Ci siamo chiesti se la normativa della cancellazione dell’ipoteca volontaria e nello specifico l’applicazione della procedura semplificata disciplinata all’art. 13, commi 8-sexies ss., del D.L. 31/01/2007, n. 7 (c.d. Bersani-bis ) confluita successivamente nel Testo Unico Bancario (T.U.B.)  all’art. 40-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rubricato “Cancellazione delle ipoteche” potesse applicarsi anche nell’ipotesi in cui il titolare del credito sia una Società di Gestione del Risparmio che agisce in nome e per conto di un Fondo di Investimento Alternativo.

Tale procedura semplificata può infatti applicarsi solo in presenza di determinati requisiti, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2847 c.c., e comporta evidenti vantaggi, poiché l’iter di definizione della posizione risulta indubbiamente più snello e economico: ottenuto il pagamento da parte del debitore, rilasciata la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione dal creditore, quest’ultimo procede con la comunicazione della cancellazione dell’ipoteca al Conservatore entro 30 giorni, senza oneri per il debitore e senza la necessità per ambedue le parti di organizzare l’atto notarile e presenziarvi con l’espletamento di tutte le formalità connesse.

Difatti, lo scopo del legislatore, prescindendo dall’intervento notarile, è stato proprio quello di pervenire ad una generale riduzione dei costi e dei tempi complessivamente necessari al raggiungimento dello scopo.

Tuttavia, al fine di fugare ogni dubbio e comprendere se tale procedura semplificata potesse applicarsi anche alle SGR che agiscono in nome e per conto del FIA abbiamo ritenuto che non fosse sufficiente la normativa e la giurisprudenza espressasi sul punto e così abbiamo posto tale interrogativo direttamente alla sezione Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito una compiuta e definitiva risposta con il quesito n. 326973/2023 .

Il punto di partenza per individuare i requisiti necessari della procedura semplificata è l’art. 40-bis del T.U.B. il quale prevede, tra l’altro, che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e che il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità dall’ex Agenzia del territorio oggi incorporata all’interno dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la norma al comma 6 sancisce che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti”.

Dal significato letterale si evince che il titolo a garanzia del quale è stata iscritta l’ipoteca deve essere costituito da un mutuo ovvero da un finanziamento concesso da una Banca o da Intermediario Finanziario o da un ente di previdenza obbligatoria.

Nel caso che ci riguarda, però, è necessario soffermarsi sulla categoria degli “Intermediari Finanziari” e comprendere se le SGR ne facciano parte.

Per verificare la riconducibilità di una SGR agli intermediari finanziari deve farsi riferimento alla disciplina normata nell’ambito del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (T.U.F.)”.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. o) definisce la SGR quale “società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio” mentre con riferimento alle attività dalla stessa esercitabili, il successivo art. 32-quater, comma 1, dispone che “l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato, tra gli altri, alle SGR […] ” e poiché l’art. 32-quater è ricompreso nel capo I del T.U.F. dedicato ai soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio, a sua volta previsto nella parte seconda recante la “ Disciplina degli intermediari ”, si può correttamente desumere che le SGR rientrino nella categoria degli Intermediari Finanziari.

Tuttavia, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari anche le SGR che agiscono in nome e per conto di un FIA?

A tal riguardo basti pensare che il T.U.F. istituendo le SGR, ha introdotto nell’ordinamento italiano il c.d. “ gestore unico ”, cioè una nuova figura di intermediario finanziario abilitato ad operare in tutti i campi della gestione patrimoniale, quindi abilitato a gestire per conto di terzi sia in forma collettiva che in forma individuale. Infatti, dall’esame della disciplina dettata dal T.U.F. si evince che la SGR e il FIA possano porsi tra loro in relazione al contempo autonoma e biunivoca: la SGR può amministrare un patrimonio così come gestire un FIA e l’operato della società di gestione del risparmio in nome e per conto del FIA non ne fa venire meno la qualifica di intermediario finanziario tanto più che il fondo di investimento è l’oggetto della gestione che avviene appunto da parte del gestore (la “SGR”).

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate, nel responso al quesito formulato, ha vagliato l’aspetto delle interrelazioni esistenti tra SGR e il FIA, anche sotto il profilo sostanziale, e per farlo ha riportato la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4741/2023 che ha affrontato la complessa questione della soggettività giuridica del FIA affermando che: “[s]e nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all’altra - ai sensi del Decreto Legislativo n. 98-1998 articolo 36, comma 1 – i rapporti digestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata”.

Da tale principio ne discende che alla SGR fanno capo - come soggetto - i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione del Fondo, quale, tra gli altri, la legittimazione ad agire nelle controversie che coinvolgono i fondi comuni di investimento, derivandone quale corollario, la qualificazione della SGR anche come parte sostanziale della controversia.

Alla luce di quanto detto, le SGR – seppur agenti in nome e per conto di un FIA – rientrano nella lora qualità di intermediari finanziari, nell’alveo applicativo della disciplina dettata dall’articolo 40-bis del T.U.B., potendosi quindi avvalere del procedimento semplificato di cancellazione dell’ipoteca.

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*A cura di Christian Busca, Partner, Studio Legale Tributario EY, Ornella Lombardi, Senior, Studio Legale Tributario EY, Mariangela Sampogna, Manager, Studio Legale Tributario EY

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