La causa per l’iscrizione agli elenchi dei braccianti agricoli è di valore “indeterminabile”
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 955 depositata oggi, affermando un principio di diritto
“La controversia vertente esclusivamente sull’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve considerarsi, ai fini dell’individuazione dello scaglione in base al quale liquidare le spese processuali, come controversia di valore indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, salva la possibilità che il giudice possa applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 955 depositata oggi, accogliendo il ricorso di alcuni lavoratori contro l’Inps.
La Corte d’appello di Bari, dopo aver confermato la reiscrizione di quattro braccianti negli elenchi dei lavoratori agricoli per vari anni, aveva liquidato le spese di lite avendo riguardo alle controversie di valore fino a € 5.200,00, calcolandole in € 2.840,00, invece che nella maggior somma rivendicata nel gravame. Proposto ricorso, i braccianti avevano lamentato che la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli apparteneva alle cause di valore indeterminabile.
La Sezione lavoro, nell’accogliere il ricorso, afferma che in mancanza – come nella specie – di qualsivoglia domanda di prestazione e dei correlativi elementi di fatto utili a determinare l’importo della medesima, non è in alcun modo possibile apprezzare l’effettivo valore economico dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio.
Ad ogni modo la Suprema corte ribadisce che l’articolo 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia.