Civile

La compagnia telefonica che riattiva la linea in ritardo paga anche i danni non patrimoniali

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di Andrea Alberto Moramarco


In caso di passaggio da un operatore telefonico ad un altro, la ritardata riattivazione della linea da parte del nuovo operatore configura un inadempimento contrattuale che determina il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'utente. Questo in sintesi è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze 2767/2014 che ha condannato una compagnia telefonica a pagare i danni per il disservizio creato all'utenza telefonica di uno studio legale.

La vicenda - L'avvocato, sfortunato protagonista della vicenda, dopo aver effettuato una richiesta di passaggio da un operatore ad un altro per la linea telefonica del suo studio, con annesso collegamento fax e internet, si era ritrovato per circa un mese con la linea scollegata, senza avere la possibilità di collegarsi ad internet, ricevere e mandare fax, effettuare e ricevere telefonate. Dopo numerose chiamate al servizio clienti, il disservizio veniva risolto dalla compagnia con notevole ritardo, dato che per il passaggio da un operatore telefonico ad un altro sono sufficienti solamente alcuni giorni. Di conseguenza, l'avvocato citava in giudizio la compagnia telefonica, per inadempimento contrattuale, assumendo di aver perso in tal modo dei potenziali clienti e chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale, stimato in circa 3.000 euro, e del danno non patrimoniale, stimato in 6.000 euro.
La compagnia telefonica si difendeva sostenendo di aver fatto di tutto il possibile per risolvere in tempi rapidi il problema del suo cliente e contestava la pretesa risarcitoria dell'attore in quanto ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile costui avrebbe potuto evitare i danni lamentati comunicando a clienti, colleghi, cancellerie e così via il numero provvisorio che gli era stato messo a disposizione dopo il distacco dall'operatore originario.

Il danno patrimoniale - Il Tribunale ritiene pacifico l'inadempimento contrattuale della compagnia telefonica, non prendendo in considerazione la tesi della convenuta sulla linea telefonica sostituiva, e si sofferma sulla natura e sull'entità dei danni derivati dal ritardo nella riattivazione della linea telefonica.
In primo luogo, il giudice toscano ritiene sussistenti danni di natura patrimoniale. L'avvocato ha subito, infatti, un pregiudizio economico quale conseguenza immediata e diretta del distacco della linea telefonica non potendo essere reperibile e perdendo, come emerso in giudizio, due potenziali clienti. A ciò deve aggiungersi il tempo perso dallo stesso avvocato quotidianamente per il mese in cui non ha avuto la linea telefonica, essendo costui costretto a chiamare il servizio clienti senza ottenere una pronta risoluzione del problema. E la liquidazione di tali voci di danno è disposta equitativamente dal giudice, con riferimento alle tariffe forensi relative all'attività stragiudiziale, in 500 euro per potenziale cliente perso e in 1.200 euro per il tempo sottratto all'attività lavorativa.

Il danno non patrimoniale - A tali danni devono aggiungersi anche quelli di natura non patrimoniale. Per il Tribunale, innanzitutto, la ritardata riattivazione della linea telefonica è una fattispecie che si inserisce tra quelle ipotesi per le quali si può produrre un danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. Il giudice toscano ritiene, inoltre, che con le famose sentenze di San Martino sul risarcimento del danno esistenziale «si è inteso dare un segnale chiaro nel senso di non allargare a dismisura le maglie della risarcibilità del danno alla persona di natura non patrimoniale a quelli che possono essere semplici fastidi facilmente tollerabili, sia per la loro intrinseca natura sia per la loro transitorietà». E ritiene che il danno sofferto dall'avvocato per la ritardata riattivazione della sua utenza telefonica non costituisca un semplice disagio o fastidio, bensì una vera e propria «lesione di specifici diritti inviolabili della persona».
Ciò posto, lo stato d'animo di completa amarezza e frustrazione e la sofferenza psicologica sofferte dall'avvocato fino alla riattivazione della linea integrano il danno non patrimoniale da disservizio telefonico che viene liquidato equitativamente in 100 euro al giorno.

Tribunale Firenze - Sezione III civile - Sentenza 25 settembre 2014 n. 2767

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