Comunitario e Internazionale

La compensazione per il ritardo del volo spetta per i viaggi “tutto compreso” acquistati da terzi

Il vettore aereo può negare il riconoscimento del diritto solo se prova che l’acquisto del biglietto aereo compreso nel pacchetto offerto dall’operatore turistico sia avvenuto a prezzi scontati o gratuitamente

di Paola Rossi

Il pagamento del prezzo di un viaggio «tutto compreso», incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo. Quindi anche in caso di acquisti realizzati da terzi che rivendono pacchetti di viaggio scatta la tutela dei diritti dei passeggeri aerei e la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo. Così afferma la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-20/24.

Il caso a quo
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei è quello di un vettore aereo che nella sua offerta di voli charter aveva concluso un contratto con un operatore turistico. Secondo tale contratto, il vettore garantiva, a date specifiche, voli per i quali tale operatore turistico, dopo aver pagato i voli, vendeva i biglietti ai passeggeri aerei.

La vicenda che ha dato origine alla controversia nazionale riguardava due passeggeri aerei che hanno effettuato un viaggio «tutto compreso», incluso un volo che aveva avuto un ritardo all’arrivo di più di 22 ore.
Il contratto relativo al viaggio «tutto compreso» era quindi stato concluso tra una società terza a nome dei due passeggeri e l’operatore turistico.

La richiesta di compensare il ritardo
I passeggeri avevano domandato al vettore aereo - a seguito della vicenda - la compensazione, riconosciuta dal diritto Ue. Ma il vettore aereo aveva negato sussistesse tale diritto, in quanto tali passeggeri non sarebbero stati in possesso di una prenotazione confermata e pagata per il volo: le copie delle carte d’imbarco non sarebbero state sufficienti a provare l’avvenuta prenotazione.

Infatti, secondo il vettore aereo, il viaggio «tutto compreso» di tali passeggeri sarebbe stato pagato da una società terza a condizioni preferenziali. Di conseguenza, essi avrebbero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, il che escluderebbe il diritto alla compensazione.

Il rinvio pregiudiziale e la soluzione
Il giudice polacco, adito dai due passeggeri, ha chiesto alla Cgue se invece tale diritto alla compensazione sussistesse o meno nel caso dell’acquisto di un pacchetto tutto compreso.
La Corte nel riconoscere il diritto anche in una simile situazione, ha chiarito che la carta d’imbarco può ben essere un titolo attestante che la prenotazione sia stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico.

Conclude la Cgue chiarendo che, fatta eccezione per situazioni straordinarie, i passeggeri che si sono presentati all’accettazione e che hanno effettuato il viaggio aereo, muniti della relativa carta d’imbarco, devono essere considerati titolari di una prenotazione confermata su tale volo.

Inoltre, nel caso specifico la Corte Ue ritiene che i due passeggeri non avessero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Situazione che si produrrebbe solo quando fosse stato lo stesso vettore aereo ad autorizzare tale possibilità di “sconto”.

Per cui se un terzo paga un viaggio «tutto compreso» all’operatore che a sua volta acquista il volo a prezzo di mercato ciò determina la sussistenza del diritto del viaggiatore a vedersi compensare il ritardo dal vettore aereo.

Infine, spetterà al vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che il passeggero abbia viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta.

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