La competenza territoriale nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali
Misure di prevenzione - Personali - Applicazione - Pericolosità - Valutazione - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criteri di determinazione.
La competenza per territorio del tribunale, sezione per le misure di prevenzione, va individuata, nelle ipotesi in cui la condizione di pericolosità è legata alla appartenenza a un sodalizio criminoso/mafioso, con riferimento al luogo in cui si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, mentre nelle ipotesi in cui la pericolosità sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente è il criterio della continuità di azione, intesa come luogo ove il soggetto manifesta il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti, e non necessariamente il luogo di commissione del reato di maggiore gravità.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 4 marzo 2021 n. 8871
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Competenza funzionale a richiedere le misure - Determinazione - Criterio dell'inquadramento della pericolosità sociale del proposto dedotto nella richiesta - Conseguenze.
Nel procedimento di prevenzione, la competenza funzionale dell'organo proponente deve essere determinata alla stregua dell'inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell'atto introduttivo, purché lo stesso non appaia "ictu oculi" incoerente rispetto alla base fattuale offerta; ne consegue che deve ritenersi ritualmente promosso il procedimento della procura della Repubblica presso il tribunale circondariale nei confronti di un soggetto con riferimento al quale sia dedotta la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancorché tra le condotte prese in esame ne figuri alcuna aggravata dal metodo mafioso.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 15 settembre 2017 n. 42238
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Pericolosità sociale non riferibile a contesto associativo criminale - Competenza territoriale - Individuazione - Condotte commesse in luoghi diversi - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Nel procedimento di applicazione di misure di prevenzione personali, la competenza territoriale, per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui pericolosità non sia riferibile a un contesto associativo criminale, si determina avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità. (In applicazione del principio la Suprema Corte, dirimendo un conflitto negativo di competenza, ha attribuito la cognizione del procedimento al Tribunale del luogo ove il proposto, con continuità, risiedeva e nel quale aveva posto in essere reati, sebbene se lo stesso avesse, occasionalmente, commesso una rapina in altro ambito territoriale).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 novembre 2015 n. 45380
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Competenza territoriale - Indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso - Giudice del luogo di ubicazione del centro decisionale dell'associazione - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di misure di prevenzione, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, va individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 dicembre 2014 n. 51076
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