Civile

La consegna di una notifica fa fede fino a querela di falso anche senza relata

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi - Cartella esattoriale - Notifica - Assenza della relata – Validità.
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. L'effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale avente efficacia probatoria.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 gennaio 2019, n. 2564

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Notifica notificazione della cartella di pagamento - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fondamento.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 ottobre 2018 n. 27561

Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle ruolo d'imposta - Illegittimità per omessa sottoscrizione - Esclusione - Fondamento - Natura vincolata del ruolo - Applicabilità dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 ottobre 2018 n. 27561

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Validità - Perfezionamento - Presupposti e conseguenze.
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 21 febbraio 2018 n. 4275

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Notifica della cartella ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.p.r. n. 602 del 1973 - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale direttamente da parte del concessionario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 marzo 2014 n. 6395

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