La consulenza tecnica può prevenire il contenzioso
Nuovi spazi per la consulenza tecnica preventiva nel processo amministrativo, come già avviene nei giudizi dinanzi al tribunale ordinario. Due sono le sentenze in questo senso da registrare per il 2018: la prima riguarda lavori alla galleria del Brennero (Consiglio di Stato, 5521/2018), la seconda riguarda un contrasto tra proprietari di villette all’interno di un piano di lottizzazione (Tar Torino, 1054/2018).
Gli scavi sbagliati
Nel primo caso, durante gli scavi per la realizzazione di una galleria, l’impresa esecutrice intendeva depositare il materiale estratto su un campo coltivato, rimuovendo dapprima il terreno fertile. Nel corso dei lavori, tuttavia, il materiale inquinato dai residui di lavorazione rischiava di contaminare il terreno fertile, sicché un agricoltore chiedeva di descrivere in dettaglio le operazioni di riporto, facendone emergere gli errori nella collocazione delle terre di scavo.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza dell’agricoltore, nominando un consulente che verificasse «lo stato e la condizione dei luoghi».
Lottizzazione controversa
In provincia di Torino, allo stesso modo, era sorta controversia tra i proprietari di alcune villette e il Comune, a causa di strade di lottizzazione e marciapiedi non correttamente eseguiti.
Il Tar di Torino ha dapprima disposto la descrizione sia delle opere realizzate sia di quelle mancanti, individuando gli opportuni interventi di completamento. Successivamente, i giudici hanno preso atto dell’accordo trovato dal consulente tecnico (un ingegnere libero professionista), circa le opere mancanti ed il riparto dei costi.
L’importanza del consulente
In ambedue i casi, in pochi mesi vi è stata una fotografia dei problemi tecnici, l’individuazione della soluzione e (nel caso deciso a Torino) l’accordo recepito da una specifica pronuncia dal Tar. Un accordo del genere equivale ad un contratto, ed è titolo esecutivo per la riscossione e l’esecuzione in danno (a carico cioè di chi non lo rispetti ).
Tra privati, la procedura è diffusa, tutte le volte che occorra accertare i crediti derivanti da mancata o errata esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito; quando invece è coinvolta una pubblica amministrazione, fino ad oggi occorreva presentare uno specifico ricorso, attendendo un provvedimento istruttorio del giudice (la cosiddetta verificazione), e poi una sentenza, anche a distanza di anni.
L’accertamento tecnico varato dal Consiglio di Stato e dal Tar Piemonte, non ha invece bisogno di un ricorso, perché può essere preventivo, cioè anticipare la vera e propria lite, in quanto tende ad accertare l’importo dei debiti o crediti (situazioni già delineate), oppure a descrivere e delimitare comportamenti illeciti (danneggiamenti, perdita di beni).
In tal modo la giustizia amministrativa si allinea a quella civile, applicando l’articolo 696-bis del Codice di procedura civile: sono quindi superati le precedenti ordinanze di urgenza (cosiddette sospensive), passando dapprima (articolo 61 del Dlgs 104/2010) per i provvedimenti urgenti anteriori alla lite, divenuti poi interventi cosiddetti di remand (cioè rinvio, che sollecitino l’amministrazione a rivedere il proprio orientamento). Ora invece ci sono anche gli accordi giudiziari su danni e su possibili precauzioni che evitino i danni stessi.
Consiglio di Stato - Ordinanza 5521/2018