La contribuzione previdenziale dei compensi dati ai soci di società cooperativa che abbiano svolto attività lavorativa
Previdenza - Contributi assicurativi - Società cooperative - Obbligo contributivo a carico della società - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati – Condizioni.
Il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 luglio 2015 n. 13934
Previdenza - Contributi assicurativi - Società cooperative - Obblighi contributivi - Ambito - Soci lavoratori impiegati in lavori assunti dalla cooperativa - Equiparazione ai fini previdenziali ai lavoratori subordinati - Sussistenza - Fondamento – Riferimento al regime anteriore alla legge n. 142 del 2001 - Identità di regime.
In tema di sanzioni amministrative, irrogate per irregolare impiego di lavoratori, anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti e sono da considerare, ai fini previdenziali, come datrici di lavoro rispetto ai soci suddetti. Ne consegue che sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, purché tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 31 maggio 2013 n. 13766
Previdenza - Contributi assicurativi - Società cooperative - Obbligo contributivo a carico della società - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati - Sussistenza.
Sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi corrisposti dalle cooperative ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, purché, naturalmente, tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 aprile 2008 n. 10543
Previdenza - Contributi assicurativi - Società cooperative - Obbligo di contribuzione in favore dei soci lavoratori - Sussistenza.
Le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro instaurato tra la società ed il socio, sia nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 gennaio 2008 n. 222
Previdenza - Contributi assicurativi - Società cooperative artigiane - Obbligo contributivo per i soci lavoratori - Sussistenza - Attività individuale esterna alla società da parte del socio – Irrilevanza.
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio, nella qualità di titolare di un' impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 gennaio 2007 n. 66