Penale

La Corte di Cassazione sul dolo specifico integrante il reato di furto

In tema di furto, il fine di trarre profitto ai fini dell'integrazione del dolo specifico può consistere nell'intenzione di ricavare dal bene una qualsiasi utilità anche di natura meramente personale e non economica, non essendo quindi necessaria che tale volontà sia finalizzata ad un vantaggio di natura esclusivamente patrimoniale - Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13842

di Deborah Quattrone


Con la sentenza in oggetto la Corte Suprema di Cassazione Penale, Sezione quarta, n.13842 del 2020 si è espressa in tema di furto con specifico riguardo al fine del profitto integrante il dolo specifico del reato in esame.

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che confermava la pronuncia del Tribunale di Siracusa, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di 1 anno e sei mesi di reclusione ed a quattrocento euro di multa per i reati ex artt. 624-bis c.p., primo comma e 582 e 585 c.p. ovvero per il furto di una banconota di 50 euro, di un telefonino e delle chiavi di casa, e per lesioni personali.

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione in esame si sofferma in particolar modo sul dolo specifico integrante il reato di cui all'art 624-bis c.p., e ripercorrendo i due principali indirizzi interpretativi che si sono contrapposti sul tema, aderisce al secondo orientamento secondo le risultanze che seguono.

Secondo un prima tesi in tema di furto infatti la Corte afferma che "il fine del profitto che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniale". (In tal senso anche Cass. Sez. 5, n. 25821 del 5/04/2019 relativa ad una pronuncia in cui la Corte ha negato l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di furto nel caso della sottrazione della borsa alla vittima con la sola finalità di «dispetto, di reazione e come modalità di tenere il contatto con lei»; Cass. Sez. 5, n.30073 del 23/01/2018 e Cass. Sez. 4 ,n.47997 del 18/09/2009 ) .

Viene inoltre specificato che la finalità di aumentare la sfera economica dell'agente può avere ad oggetto anche un ulteriore bisogno umano di natura spirituale (In tal senso anche Cass. Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019 dove la Corte ha escluso l'integrazione del fine del profitto nei confronti degli imputati che per soli scopi dimostrativi, avevano prelevato un numero rilevante di cani di razza per sottrarli all'isolamento in un canile).

I punti a sostegno della suesposta interpretazione sono i seguenti: il furto in abitazione è collocato all'interno dei delitti contro il patrimonio, inteso come scopo tutelato dalla norma; la ratio del dolo specifico è quella di limitare i fatti punibili in tema di furto; la differenziazione tra il furto e gli altri reati che al contrario non sono caratterizzati dallo scopo del profitto da parte dell'agente; infine la tipizzazione del reato in esame che ha come finalità quella di non dilatare eccessivamente le ipotesi di furto, opinando diversamente infatti si farebbe coincidere il profitto con il movente dell'azione.

La seconda tesi maggiormente seguita, al contrario, considera "che, in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale; non ha, perciò necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità di natura non patrimoniale del bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad altre finalità di vantaggio per l'agente, anche di vendetta, di ritorsione o di dispetto".

La sentenza in esame, come accennato aderisce a quest'ultimo e più tradizionale orientamento, "secondo cui il fine di trarre profitto dal bene della vita illecitamente acquisito si identifica nell'intenzione di trarre dal bene una qualsiasi utilità, anche di natura esclusivamente personale e non economica".

A parere dei Giudici di legittimità dunque, restringere la punibilità del furto alle sole ipotesi finalizzate ad ottenere vantaggi economici, comporterebbe negare al tutela a tutte quelle condotte che pur avendo ad oggetto la sottrazione e l'impossessamento di cose mobili altrui abbiano una finalità non economica (In tal senso anche Cass. Sez. 5, n.11225 del 16/01/2019; Cass. Sez. 5, n.5467 del 25/10/2018; Cass. Sez. 5, n.21579 del 08/04/2015; Cass. Sez. 4, n.30 del 18/09/2012; Cass. Sez.2, n.40631 del 09/10/2012; Cass. Sez. 5, n.19882 del 16/02/2012 ). Tale pronuncia inoltre evidenzia che il dolo specifico integra il reato di furto anche se ha come finalità un mero scopo emulativo.

La Suprema Corte infine esemplifica diverse condotte riconducibili al reato di furto, nello specifico: il caso in cui si sottragga il bene per poi distruggerlo, danneggiamento considerato non punibile in conseguenza del furto della res; la sottrazione del bene nell'interesse della vittima, da non considerare non punibile per mancanza di dolo specifico per assenza di profitto ma in virtù dell'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione; la sottrazione per mero scopo emulativo già accennata o per finalità affettiva; il furto di beni vietati al commercio.

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