Amministrativo

La Ctr Lombardia cambia indirizzo sul transfer pricing

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di Alessandro Galimberti

Transfer pricing: la Ctr Lombardia boccia per «insuperabile astrattezza» la rideterminazione del reddito con il metodo “classico” Tnmm (transactional net margin method) e fa spazio al Profit split.

Con la sentenza 4680/17, depositata il 15 novembre scorso, la Commissione lombarda ha posto le basi per l’adeguamento effettivo alle linee guida dell’Ocse sull’annosa questione della determinazione del prezzo appropriato nelle operazioni intragruppo.

Il caso deciso dalla Ctr – che ha peraltro confermato, pur con motivazioni molto diverse, l’annullamento dell’avviso di accertamento ad opera della Ctp Milano – riguardava il contenzioso tra l’Agenzia e un gruppo multimediale internazionale con sede in Francia. L’ufficio aveva rideterminato la base imponibile per il 2006 della divisione italiana, contestando alcune operazioni di transfer pricing (maggiori margini per oltre 253mila euro) e recuperando a tassazione costi per interessi passivi dedotti a fronte di un finanziamento erogato dalla controllante (altri 46mila euro). In primo grado la Ctp aveva accolto i rilievi del contribuente per carenza motivazionale dell’atto impositivo, in particolare per non contenere «considerazioni espressive della valutazione della amministrazione finanziaria in ordine alle osservazioni proposte dalla parte nel contraddittorio».

Impugnato dalle Entrate, l’avviso di accertamento è stato nuovamente bocciato, ma con una motivazione (presidente estensore Celestina Gravina) che apre al modello del profit split. Secondo i giudici la rideterminazione dei ricavi era dovuta ad «una assunta proporzione degli stessi rispetto ai ricavi complessivi della controllante»: in particolare, erano contestati i proventi della produzione di programmi su commissione della capogruppo, per l’ammontare pari a meno del 30% del fatturato consolidato. L’Agenzia ha in sostanza “riproporzionato” questo parametro infragruppo, allineandolo al numero di ore emissioni realizzate in Italia rispetto a quelle prodotte in Francia, rapporto pari al 50,8%. L’Ufficio ha quindi aggiunto 80omila euro al reddito della controllata calcolando un profitto ulteriore di 253mila euro.

Ma per la Ctr Lombardia questo procedimento si fonda su «una arbitraria attribuzione di eguale profittevolezza ed incidenza sull’ammontare complessivo dei ricavi ad ogni ora di programmazione, contro il fatto notorio della differenziazione dei proventi pubblicitari collegata agli orari diffusione delle trasmissioni». E in questo contesto manca pure l’analisi corretta dei costi indiretti gravanti sulla casa madre, dalla direzione, ricerca e sviluppo agli oneri di finanziamento, fino al rischio di impresa. «Le esposte criticità – chiosa il presidente Gravina – colorano di insuperabile astrattezza le deduzioni dell’Ufficio e non consentono di reputare accertato» il transfer pricing sulla base dell’articolo 110, comma 7, del Tuir. «La decisione della Ctr è preziosa – dice il legale del contribuente, Angelo Vozza – perché risulta la prima a occuparsi tecnicamente del metodo profit split che, con l’introduzione della reportistica country by country, nei prossimi anni prenderà il posto del Tnmm».

Ctr Milano - Sentenza 4680/17

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