Civile

La dichiarazione in udienza può essere resa da altro procuratore delegato

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di Mario Finocchiaro

La natura negoziale della dichiarazione di cui all'articolo 300 del Cpc non esclude che la stessa, oltre che dal procuratore personalmente, possa essere resa da altro procuratore delegato dal primo (ai sensi dell'articolo 9 della legge professionale), ancorché privo di delega scritta, qualora l'assenza di questa non sia stata eccepita, dalla controparte, contestualmente alla detta dichiarazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21840 del 15 ottobre 2014.

Un contrasto giurisprudenziale - Per quanto non se ne faccia menzione nella parte motiva della pronunzia in rassegna, deve segnalarsi che sulla questione specifica esiste un contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. In qualche occasione, infatti, è stato enunciato il principio secondo cui la dichiarazione in udienza, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del Cpc, dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'articolo 9 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni (Cassazione, sentenza 15 marzo 1994, n. 2458).

Diversamente, peraltro, in altra (richiamata nel CED come conforme alla precedente), si è affermato – testualmente – “questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che la dichiarazione del procuratore della parte costituita dell'accadimento di uno degli eventi che ex art. 300 Cpc comportano la interruzione del processo ha carattere negoziale e concreta uno degli atti devoluti al procuratore e solo a lui, in quanto la dichiarazione è finalizzata alla tutela del soggetto colpito dallo evento. Di conseguenza essa deve tendere non già alla semplice informazione bensì alla interruzione ed è perciò inconciliabile con lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. Principi quelli esposti, interamente condivisi da questa Corte che intende ribadirli. Va altresì affermato fermi tali caratteri che se non sono necessarie formule sacramentali e solenni è, per altro, indispensabile che la dichiarazione provenga dal procuratore della parte, l'unico in grado di valutare conseguenze e riflessi di quell'evento sul rapporto processuale. Ed è perciò che con la “delega”, indipendentemente dalla circostanza che in essa si faccia espressa menzione dell'evento morte e della finalità interruttiva della dichiarazione che si demanda, non può attribuirsi al delegato del procuratore il diritto potestativo processuale del procuratore costituito. In definitiva, la delega al domiciliatario - quale che sia il suo contenuto - non attribuisce a costui poteri propri del procuratore” (Così, in termini, Cassazione, sentenza 24 aprile 1993, n. 4820, in motivazione).

Se l’assenza non è eccepita dalla controparte - Quanto all'ultima parte della massima e, in particolare, all'affermazione che nell'ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta può essere rilevata d'ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l'eccezione successiva a tale momento è consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito, la stessa costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (ad esempio, Cassazione, sentenze 16 giugno 2008 n. 16216; 5 luglio 2007 n. 15142, 16 ottobre 2001 n. 12597).

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 15 ottobre 2014 n. 21840

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