Responsabilità

La fibromialgia non è malattia professionale, spetta al dipendente dimostrare il contrario

Non è inserita nelle tabelle Inail e per questo motivo in caso di richiesta di risarcimento il prestatore deve dimostrare che una o più manifestazioni della malattia sono legate al luogo di lavoro e alle mansioni svolte

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di Giampaolo Piagnerelli

La fibromialgia non è considerata una malattia professionale e non è inserita nelle tabelle Inail e per questo motivo in caso di richiesta di risarcimento il prestatore deve dimostrare che una o più manifestazioni della malattia sono legate al luogo di lavoro e alle mansioni svolte. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 5816/21.

La pronuncia della Corte giunge a seguito della sentenza della Corte d'appello di Trento che ha confermato la sentenza del tribunale di Bolzano di rigetto della domanda di una dipendente di banca volta a ottenere l'accertamento della colpa della datrice di lavoro per la malattia professionale da cui era affetta, con conseguente risarcimento del danno.

La ricorrente, in servizio dal 1995 presso la filiale di un istituto di credito, lamentava che l'ergonomia della postazione di lavoro nonché il microclima ambientale determinato dal getto di aria condizionata, le avevano causato la lesione dell'integrità psicofisica, provocando una serie infinita di malanni tra cui scoliosi, discopatia, contrattura della muscolatura, ansia di media entità e tanto altro.

La Corte territoriale, all'esito di una ctu, ha affermato l'insussistenza dei presupposti per configurare la responsabilità ex articolo 2087 del cc, dovendosi escludere la riconducibilità delle patologie denunciate alla pretesa condotta colpevole della datrice di lavoro. Secondo i giudici di merito l'indagine tecnica aveva evidenziato che la dipendente era affetta da sindrome fibromialgica alla quale erano riconducibili tutte le malattie denunciate, ma che non vi era un nesso di causalità tra la patologia e l'ambiente di lavoro.

In appello e poi anche presso la Suprema corte è stato affermato che la fibromialgia è una malattia non tabellata ai sensi della normativa Inail, e quindi la prova della derivazione della malattia da lavoro deve essere fornita dal lavoratore, circostanza che nel caso specifico non è avvenuta.

La Cassazione ha quindi stabilito che tutte le malattie denunciate erano da ricondursi alla fibromialgia e che questa però non è di natura professionale, non è inserita nell'elenco delle patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità né nell'elenco di quelle la cui causa lavorativa è di limitata probabilità. Inoltre per quanto riguarda i fattori microclimatici, è stato dimostrato che non hanno prodotto danni di natura permanente, né inciso sulla sindrome fibromialgica e infine anche la tendinite non poteva avere un'origine professionale dal momento che lo svolgimento di compiti ciclici ripetitivi o l'attività continuativa ai videoterminali aveva un orario di lavoro non eccessivo.

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