La garanzia per i vizi dell'opera configura una ipotesi di speciale responsabilità extracontrattuale
La responsabilità aquiliana è ammissibile per la costruzione di edifici ma solo nelle ipotesi in cui non si ravvisi un illecito ex articolo 1669 c.c.
L'azione giudiziale ex articolo 2043 c.c. è in grado di essere utilizzata in materia di costruzioni di edifici ed in particolare in presenza di garanzia per i vizi dell'opera, con la precisazione che l'illecito non sia ravvisabile in una delle discipline prevista dall'articolo 1669 c.c. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 luglio 2023, n. 20450.
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di responsabilità aquiliana e della garanzia per ...
La responsabilità dell’Asl non deve legittimare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato
di Giampaolo Piagnerelli