Amministrativo

La giunta comunale può imporre specifici divieti di circolazione e sosta

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di Domenico Carola

I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7129 del 21 ottobre 2019 hanno ribadito che in base all''articolo 7, comma nono, del codice della strada è la giunta comunale che può imporre specifici divieti, integrali e non, di circolazione e sosta, contestualmente a una considerazione di sistema delle esigenze di regolamentazione del traffico e della distribuzione di ragione urbanistica delle funzioni, residenziale, commerciale, ecc., e di salvaguardia dei centri storici o comunque delle zone da opportunamente pedonalizzare o semipedonalizzare.

La vicenda - Un gruppo di cittadini residenti a Napoli-quartiere Vomero ricorrono al Tribunale amministrativo per la Campania, avverso la decisione dello stesso giudice che aveva annullato per incompetenza le ordinanze sull'ampliamento della zona a traffico limitato e la modifica dei dispositivi di circolazione e sosta in alcune strade del quartiere. Impugnavano anche l'ordinanza recante misure di limitazione al traffico veicolare.

I ricorrenti lamentavano che la delibera di Giunta comunale eludeva la sentenza che, nell'annullare le ordinanze aveva disposto una valutazione delle circostanze di merito denunciate dai ricorrenti, che il Comune non aveva provveduto alla revisione biennale del piano generale del traffico urbano, che gli atti contestati erano viziati per carenza di motivazione e istruttoria, per l'assenza di valutazioni sulle problematiche del traffico e la mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti, la falsificazione dei dati presi in considerazione a presupposto della delibera che non ha indicazioni sull'impegno di spesa.

Il Tribunale amministrativo ha, parzialmente accolto il ricorso, annullato le ordinanze sindacali gravate con i secondi motivi aggiunti sotto il profilo, prioritario e assorbente, di incompetenza. Il Comune ha impugnato la decisione.

La decisione - I giudici del Consiglio di Stato respingono l'appello del Comune di Napoli ribadendo che ai sensi dell'articolo 7, comma nono, del codice della strada è la giunta comunale che può imporre specifici divieti, integrali e non, di circolazione e sosta, contestualmente a una considerazione di sistema delle esigenze di regolamentazione del traffico e della distribuzione di ragione urbanistica delle funzioni, residenziale, commerciale, ecc., e di salvaguardia dei centri storici o comunque delle zone da opportunamente pedonalizzare o semipedonalizzare. Tale è la funzione primaria dell'articolo 7, comma nono, che corrisponde a un obiettivo programmatorio generale del traffico veicolare, che si specifica anche attraverso la delimitazione di zone pedonali, a traffico limitato, analogamente a quanto avviene per il Piano urbano del traffico: con cui, del resto, tali misure devono necessariamente armonizzarsi.

La previsione di una autonoma Zona a Traffico Limitato postula dunque una razionalizzazione dell'uso del territorio in chiave programmatoria che la norma non a caso attribuisce alla Giunta comunale. Infatti l'impugnata sentenza bene ha rilevato come la prospettazione dell'interesse operata dai ricorrenti nel lamentare un pregiudizio per l'aggravarsi delle condizioni del traffico congestionato e di un maggior carico di sosta di veicoli esclusi dalla zona interdetta nelle aree ove risiedono, limitrofe alla zona pedonale, è idonea a qualificare e differenziare la loro posizione e che non si può dubitare della diretta e immediata lesività degli atti contestati, in pratica reiterativi di provvedimenti annullati in giustizia (compresa la determinazione della zona a traffico limitato).

Ergo risultano anche corrette le statuizioni di prime cure che hanno evidenziato come, nella specie, considerato la natura e l'oggetto dei provvedimenti gravati, in particolare, si tratta dell'impugnativa di atti generali tali da incidere su una platea indistinta e indeterminata di potenziali destinatari, pur essendo astrattamente individuabile un controinteressato in senso sostanziale, portatore di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, eguale e contrario a quello del ricorrente, difetta un controinteressato formale, identificato o almeno facilmente identificabile nello stesso atto impugnato.

Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 21 ottobre 2019 n. 7129

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