La liquidazione dell'imposta di registro non richiede alcun contraddittorio endoprocedimentale
L'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizz
Per la liquidazione dell'imposta di registro non occorre alcun contraddittorio preventivo tra il Fisco e il contribuente. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 11841/22. I Supremi giudici per affermare il principio hanno fatto un'attenta analisi tra tributi armonizzati e non armonizzati.
Il principio di cooperazione
E dunque la sentenza - prima di esaminare la natura dell'imposta - sottolinea che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi i casi di particolare e motivata urgenza. Però secondo costante giurisprudenza della Cassazione l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa. Ne consegue che rispetto all'imposta di registro, la quale si applica "secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione (…) sulla base di elementi desumibili in assenza di una specifica previsione di legge, l'amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima dell'emanazione dell'avviso di liquidazione" limitandosi la sua funzione alla valutazione della rilevanza fiscale dell'atto negoziale o giudiziale al momento della registrazione o giudiziale al momento della registrazione su richiesta o d'ufficio.
Conclude la sentenza chiarendo come non essendo ipotizzabile un accesso dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente esercente un'attività professionale o imprenditoriale anche per la sola assunzione di informazioni o l'acquisizione di documenti, non può essere rilevata la violazione dell'obbligo endo-procedimentale nell'accertamento dei presupposti per la liquidazione dell'imposta di registro.