La macellazione clandestina non consente di beneficiare della particolare tenuità del fatto
La Cassazione con la sentenza n. 9151/21 ha confermato la condanna ad un' ammenda di 10mila euro
Il soggetto che procede alla macellazione clandestina di carni nel proprio garage non può ottenere la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 9151/21. Il tribunale di Catania aveva condannato il soggetto alla pena di 10mila euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 6, comma 1, del Dlgs 193/2007.
I fatti. L'imputato nel giudizio di merito aveva rilevato come l'attività di macellazione fosse esigua e che nei fatti si riferiva a un ovino e un coniglio, all'interno del garage di pertinenza dell'immobile nella sua disponibilità, luogo diverso dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dal Regolamento Ce n. 853/2004. Il reato era stato accertato il 13 gennaio 2015. L'imputato si era difeso eccependo che si trattava di una macellazione "domestica" a ridosso delle festività natalizie e che nella zona etnea era comune detenere e macellare animali per uso privato. Il soggetto, inoltre, si era difeso rilevando le buone condizioni in cui teneva gli animali e l'assenza di precedenti penali. In realtà la situazione non era questa. Da un accertamento effettuato presso il garage era emerso come l'imputato praticasse macellazione clandestina, quindi non per uso domestico, ma destinata al commercio in quanto erano stati rinvenuti nel garage numerose attrezzature di vario genere atte alla macellazione (diversi coltelli e mannaie, un tritacarne, un'affettatrice, due tavoli da lavoro, un tavolo batticarne, una cella frigorifera e tanto altro). Insomma si trattava di un insieme di strumenti che difficilmente servivano per macellare solo due capi. Nel caso in giudizio, la pena irrogata, in misura superiore al minimo edittale, anche implicitamente sanciva l'esclusione della particolare tenuità del fatto. Con l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale il tribunale ha escluso la particolare tenuità del fatto che richiederebbe una determinazione della pena inferiore al minimo edittale. Ulteriore precisazione della Cassazione consiste nel sottolineare che il riconoscimento della causa di non punibilità non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, visto che i parametri di cui all'articolo 131-bis cp hanno natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo.