Penale

La mancata corresponsione dell'assegno divorzile in favore dei figli maggiorenni è perseguibile d'ufficio

Il rinvio all'articolo 570 del Codice penale riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non la procedibilità

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di Paola Rossi

La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio a favore di figli maggiorenni non autosufficienti è reato procedibile d'ufficio.
In particolare, l'introduzione codicistica della specifica fattispecie penale, già prevista dalla legge sul divorzio, cioè l'articolo 570 bis, non ha determinato la condizione di procedibilità fondata sulla presentazione della querela di parte, per il solo fatto che la norma rinvia all'articolo 570 dello stesso Codice penale. Infatti, il rinvio a tale ultima disposizione intitolata "violazione degli obblighi di assistenza familiare" non riguarda altro che l'aspetto sostanziale del trattamento sanzionatorio senza riferirsi alla previsione della condzione di procedibilità.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 37977/2023 - ha respinto l'argomento difensivo che invece lamentava l'assenza di querela delle due figlie maggiorenni del ricorrente entro i 5 anni dall'inizio dell'inadempimento.

La successione delle norme
Il reato inizialmente previsto dall'articolo 12 sexies della legge sul divorzio del 1970 per sanzionare la mancata corresponsione dell'assegno dovuto, già stabiliva il rinvio all'articolo 570 del Cp, esplicitamente in materia di pene applicabili. E, di conseguenza, la procedibilità d'ufficio era incontestata.
Successivamente il Dlgs 21/2018 ha abrogato la norma della legge 898/1970 e introdotto nel Codice penale la specifica fattispecie di reato attraverso il nuovo articolo 570 bis. E anche quest'ultimo non fa che rinviare all'articolo 570 esplicitamente in tema di pene applicabili. Qundi non è rilevabile, come dice la Cassazione, alcuna modifica sulle condizioni di procedibilità del reato che resta perseguibile d'ufficio.

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