La mediazione nel condominio come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale
Estratto da DOSSIER TOP24 Diritto: "La mediazione obbligatoria nel condominio alla luce della Riforma Cartabia" - Agg. Luglio 2023
Il D.lgs. 4 maggio 2010 n. 28 così come riformato dal D.lgs. n. 149/22 (c.d. Legge Cartabia) ha introdotto la mediazione obbligatoria nelle controversie in materia condominio. Dette controversie rientrano nelle previsioni di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, a norma delle quali, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Ai sensi del riformato art. 71-quater delle disp. att. c.c. così come modif. dal D.lgs. n. 149/2022, per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice, cioè tutte le controversie che concernono le materie che vanno dagli artt. 1117 a 1139 c.c., sia le previsioni, in materia di condominio, disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice civile.
In tali controversie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità̀della domanda giudiziale.
Secondo le nuove disposizioni di cui all' art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 l'improcedibilità̀ è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 28/2010 (tre mesi prorogabili di altri 3 mesi).
A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità̀è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità̀della domanda giudiziale (art. 5 comma 2 così come modif. dal D.lgs. n. 149/22 in vigore dal 30 giugno 2023).
Secondo la formulazione del nuovo art. 5 bis del D.lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 30 giugno 2023), quando l'azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Pertanto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove questa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
La Corte di Appello di Bari Sez. III civ., con sentenza del 22 marzo 2023 n. 436 , ha affermato che deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ove, in sede di mediazione, pur a fronte del conferimento ad opera della parte istante al proprio difensore di una procura speciale invalida in quanto contenente una sottoscrizione autenticata dal medesimo, parte chiamata nulla abbia eccepito al riguardo, dando invece impulso ed avvio al procedimento conciliativo.
Diversamente, l'azione risarcitoria promossa ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ. nei confronti di un condominio da un terzo che lamenti di essere rimasto danneggiato in conseguenza di un incidente occorsogli nella corte condominiale, non dà luogo ad una controversia di natura condominiale, da ritenere soggetta al previo tentativo obbligatorio di conciliazione, non essendo sufficiente, al fine di attribuire tale natura alla lite, la circostanza che il "soggetto" convenuto sia uno stabile condominiale, da intendersi quale ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma rispetto ai condomini che lo costituiscono, evocato in giudizio dall'attore nella qualità di "custode" della "cosa" cui è imputabile la responsabilità per i danni sofferti ( Trib. Monza 4 maggio 2023 n. 1078 ).
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione (art. 5 comma 2 bis D.lgs. n. 28/2010 così come modif. dal D.lgs. n. 149/22).
La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Secondo le definizioni di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 28/2010 per mediazione si intende:
a) l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) per mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;.