Civile

La mediazione è un rapporto contrattuale che può perfezionarsi con l’accettazione dell’opera

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di Mario Finocchiaro

Il mediatore incaricato solo da una delle parti può far valere il proprio diritto alle provvigioni nei confronti anche delle altre parti se erano in condizione di conoscere il ruolo svolto per la conclusione dell'affare. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 4 novembre 2019 n. 28269.

Natura contrattuale del rapporto - Secondo i giudici sia in presenza di una mediazione tipica (il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, essendo in posizione di imparzialità rispetto ai contraenti) sia di una mediazione atipica (che ricorre nel caso i cui il mediatore abbia ricevuto l'incarico da uno dei contraenti, di svolgere una attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione di uno specifico affare), il rapporto assume carattere contrattuale e può perfezionarsi anche mediante comportamenti concludenti che implichino la volontà dei contraenti di avvalersi dell'opera del mediatore o mediante la semplice accettazione dell'opera da questi svolta.

Occorre, quindi, che la parte - destinataria della domanda di pagamento del compenso - sia stata posta in grado di conoscere il ruolo svolto dall'intermediario il quale deve operare in modo palese, rendendo nota la qualità rivestita. L'onere della prova di tali presupposti è a carico della parte che pretende di essere remunerata per l'opera prestata, trattandosi di elemento costitutivo del diritto al compenso.

Diritto del mediatore - Inoltre, sempre in tema provvigione, il diritto del mediatore al compenso, nei confronti delle parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi. Qualora questi crediti sono dedotti in un unico giudizio, si è in presenza di un caso di litisconsorzio facoltativo tra cause connesse per il titolo, da cui la applicabilità, nei gradi di impugnazione, dell'articolo 332 del codice di procedura civile.

Con la conseguenza che la tempestività della notifica effettuata nei confronti di una delle parti non determina la ammissibilità della impugnazione incidentale proposta verso l'altra parte dell'affare concluso tramite il mediatore.

Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 4 novembre 2019 n. 28269

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