La mediazione non fa «decadere» l'equa riparazione
Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole ex lege Pinto (legge 89/2001), che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla “ratio” di deflazione del contenzioso giudiziario.
Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale impedisce, “per una sola volta”, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
La Suprema corte
Questo è il principio ribadito dalla Cassazione con una recente ordinanza (Cassazione civile, sezione II, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27251) sulla scia di un autorevole precedente delle Sezioni unite (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 22/07/2013, n. 17781) la quale precisa che «l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, evidentemente successiva, di comunicazione alla controparte».
Secondo la Suprema corte non appare pertinente infatti il riferimento alla norma che disciplina la data del deposito dell'istanza di mediazione (articolo 4 del Dlgs 28/2010) in quanto la stessa prevede che si ha riguardo a tale data ai (soli) fini di determinare il tempo della domanda, mentre «l'effetto interruttivo della prescrizione nonché quello di impedire la decadenza richiede specificamente la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti», adempimento che può essere posto in essere, con ogni mezzo idoneo a curarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Termine già decorso
Nel caso sottoposto alla Suprema corte il termine decadenziale era già decorso allorquando l'istanza di mediazione era stata comunicata, per cui nessun effetto impeditivo avrebbe potuto prodursi sul detto termine previsto dalla legge Pinto per la proposizione della domanda di equa riparazione.
Sul tema appare utile ricordare che i giudici di merito hanno avuto modo chiarire che la norma di riferimento (l'articolo 5, comma 6, Dlgs 28/2010) «si occupa in generale degli effetti, sul processo, dell'introduzione della domanda di mediazione»: non v'è diversa regolamentazione degli stessi nelle ipotesi di obbligatorietà o di facoltatività. Il legislatore infatti ha disciplinato gli effetti della domanda di mediazione disponendo che la stessa «produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale» e «impedisce altresì la decadenza per una sola volta»; ha, poi, precisato che «se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza» decorrente dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell'organismo (tribunale di Perugia, ordinanza del 2 marzo 2016).
Corte di Cassazione, ordinanza del 26 ottobre 2018, n.27251